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Riduzione contributi lavoratori agricoli

A partire da oggi, 3 giugno 2014, sono di nuovo aperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole che possiedono le seguenti caratteristiche:

  • sono in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro;

  • sono in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

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  • non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data di ammissione al beneficio.

È quanto si legge nelle istruzioni fornite dall’INAIL nella nota del 28.5.2014, avente ad oggetto l’applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli per l’anno 2014 (ex art. 1, comma 60, L.n. 247/2007).

L’INAIL rende inoltre noto che, per accedere a tali benefici, è necessario il possesso di specifici reguisiti in base ai quali le aziende devono:

– essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

– essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all’INPS attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata;

– dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonchè di avere specificamente indicato “il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento;

– non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 14 del D.Lgs. 82/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Per poter fruire della riduzione del premio, si legge anche nella nota INAIL, le aziende interessate dovranno inviare entro il 3 luglio 2014, ed esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico predisposto, la dichiarazione del possesso dei predetti requisiti.

Le istanze ricevute dall’INAIL verranno poi inviate dall’Istituto all’INPS per la verifica della regolarità contributiva.

La riduzione contributiva, oggetto della nota INAIL, secondo quanto stabilito dal citato art. 1, comma 60, L.n. 247/2007, è prevista nella misura “non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli“.

Allegato: Istruzioni INAIL riduzione contributi agricoli

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