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Modifica unilaterale orario di lavoro tempo pieno

E’ consentito ad un datore di lavoro di modificare unilateralmente un rapporto di lavoro, imponendo al lavoratore di modificare il suo orario da part-time a tempo pieno, contro la sua stessa volontà? Le norme che autorizzano tale comportamento sono compatibili con la direttiva 97/81/CE, che, tra le altre cose, vieta discriminazioni nei confronti dei lavoratori part time?

È il caso sottoposto all’esame della Corte di Giustizia Europea dal Tribunale di Trento a seguito di una controversia di lavoro instaurata da una lavoratrice con orario part time del Ministero della Giustizia che riteneva illegittimo il comportamento del Ministero il quale, in base all’art. 16 della L.n. 183/2010, le imponeva di lavorare a tempo pieno contro la sua volontà. La ricorrente sosteneva inoltre che tale trasformazione era illegittima anche alla luce della direttiva n. 97/81. Mentre invece, ad avviso del Ministero, a norma dell’art. 16 L.n. 183/2010 era suo diritto trasformare il rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, pur contro la volontà della dipendente e che comunque la direttiva 97/81 non ostava a tale decisione.

Il giudice del lavoro adito, nutrendo dubbi sulla interpretazione della citata direttiva, sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali: “1. Se, nei limiti in cui dispone che “[i]l rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato”, la clausola 5.2 dell’[accordo quadro] debba essere interpretata nel senso che non è permesso alle legislazioni nazionali degli Stati membri di prevedere la possibilità – per il datore di lavoro – di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da parttime a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore. 2. Se la [direttiva 97/81] osti a che una norma nazionale (quale l’articolo 16 della [legge n. 183/2010]), preveda la possibilità – per il datore di lavoro – di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da parttime a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore».”.

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Con argomentazioni molto approfondite l’avvocato generale della Corte di Giustizia ha concluso che in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, la normativa comunitaria non osta a che una norma nazionale consenta al datore di lavoro di “disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno contro la volontà del lavoratore“.

Allegato: conclusioni avvocato generale Corte Giustizia_lavoro_part_time_tempo pieno

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