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Riduzione sanzioni civili omissione contributiva Fondazioni liriche

L’INPS con circolare n. 56 del 2.4.2014 detta le istruzioni operative per la presentazione delle istanze relative alla richiesta di riduzione delle sanzioni civili per omissione contributiva a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche che versino in uno stato di crisi, di cui al D.L. n. 91/2013, convertito con modificazioni in L.n. 112/2013. Tale riduzione viene concessa nel caso in cui lo stato di crisi è riconosciuto nell’atto di approvazione dei piani di risanamento delle stesse Fondazioni che, come è noto, costituisce l’esito di un articolato procedimento di cui facciano parte autorità di natura pubblicistica.

Come è noto, il D.L. n. 91/2013 cit., contenente “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ha introdotto disposizioni di carattere urgente finalizzate, in particolare, anche alla tutela, valorizzazione e rilancio delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo. In particolare, riguardo tale ambito, la citata normativa ha voluto porre rimedio allo stato di grave crisi del settore musicale e alla condizione di grave difficoltà economico-finanziaria in cui versano alcuni enti lirici, il cui risanamento è ritenuto dal legislatore fattore strategico al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza. Sulla base di tale ratio, l’art. 11 del citato Decreto ha previsto che le Fondazioni lidico-sinfoniche (ex D.Lgs. n. 367/1996 e L.n. 310/2003), che versino in uno stato di crisi finanziaria tale da giustificarne l’amministrazione straordinaria ex art. 21 del D.Lgs. n. 367/1996 ovvero “che non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi“, presentino “un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari“.

Tra gli strumenti previsti dalla normativa di carattere generale, per favorire il risanamento delle aziende in crisi, l’art. 116, comma 15, della L.n. 388/2000, lett. b), prevede la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili applicate per l’ipotesi di omissione contributiva (ex art. 116, comma 8, cit.), fino alla misura degli interessi legali “in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente“.

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Pertanto, si legge nella circolare n. 56/2014, le Fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato un piano di risanamento e per le quali sia sia completato l’iter procedimentale previsto dall’art. 11 del D.L. n. 91/2013 con la definitiva approvazione dello stesso a mezzo di Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovranno presentare l’istanza di riduzione delle sanzioni civili ex.art. 116, comma 15, L.n. 388/2000, senza dover preventivamente acquisire la dichiarazione dello stato di crisi della competente Direzione territoriale del Lavoro.

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