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Jobs act e apprendistato: le recentissime novità

Il D.L. n. 34/2014, entrato in vigore lo scorso 21.3.2014 ha apportato novità, anche per quanto riguarda i contratti di apprendistato, contenute nell’art. 2, intitolato proprio “Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato”. Tali nuove norme dovranno, ovviamente, confluire nel T.U. sull’Apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011 e succ. Mod.).

Si rammenta che il contratto di apprendistato di primo livello è quello che consente al lavoratore di acquisire una qualifica o un diploma professionale per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La nuova normativa, tuttavia, ha lasciato invariata la distinzione sulle tre tipologie di apprendistato e sulla qualificazione del contratto di apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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Le tre tipologie di apprendistato sono:

1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: destinato a coloro che hanno una età compresa tra 15 e 25 anni; può avere una durata massima fino a 3 anni o 4 anni in caso di diploma;

2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: destinato a coloro che hanno una età compresa tra 18 e 29 anni; può avere una durata massima fino a 3 anni o 5 anni per i profili dell’artigianato;

3. apprendistato di alta formazione e di ricerca: destinato a coloro che hanno una età compresa tra 18 e 29 anni; la durata massima è stabilita dalle Regioni.

Una novità di rilevante interesse, invece, sta nel fatto che il D.L. n. 34/2014 ha eliminato l’obbligo della forma scritta del piano formativo: resta invece fermo l’obbligo della forma scritta per il contratto e l’eventuale patto di prova.

Prima di questa riforma, il documento in questione doveva contenere il percorso formativo e la ripartizione delle ore dedicate alla formazione interna in azienda ed esterna.

In tal modo il datore di lavoro potrà provare la formazione dell’apprendista a mezzo una verifica in concreto e senza bisogno di particolari formalità.

Viene poi abrogato dalla nuova normativa il comma 19, dell’art. 1 della L.n. 92/2012, il quale prevedva la possibilità di assumere nuovi apprendisti soltanto al termine del percorso formativo e laddove il 50% dei lavoratori apprendisti fossero stati confermati nel triennio precedente.

Il D.L. n. 34/2014, poi, non ha modificato il numero massimo di apprendisti, in relazione alle maestranze specializzate e qualificate, che un datore di lavoro può assumere: queste restano prtanto ferme al rapporto di 3 a 2 e il numero di apprendisti non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10 unità.

Viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che a questo punto diverrà discrezionale. La soppressione dell’obbligatorietà dell’offerta formativa di base e trasversale, segue la già forte riduzione operata dalle linee guida delle Regioni del 20 febbraio 2014, che avevano limitato le 120 ore nell’arco dei tre anni, ulteriormente riducibili a 40 in caso di laureati. In concreto, 8 giorni di formazione pubblica interna o esterna all’azienda nell’arco del triennio da svolgersi tendenzialmente e facoltativamente nella fase di avvio del rapporto.

Per quanto concerne la retribuzione, questa sarà calcolata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, mentre le ore di formazione saranno retribuite nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva. Per comprendere l’impatto sulle imprese di questo 35% di retribuzione, basti pensare che le ore di formazione nell’apprendistato di primo livello oscillano dalle 400 alle 900 ore.

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