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DURC on line con il jobs act

Il D.L. n. 34/2014, all’art. 4, ha introdotto novità anche in tema di DURC, ossia il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva, rivolte alla semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Infatti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, chiunque vi abbia interesse, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse Edili. La validità dell’esito dell’interrogazione è di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il DURC, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione.

Viene in tal modo semplificata la procedura attraverso la “smaterializzazione” del DURC e il superamento del sistema attuale che prevede diversi adempimenti burocratici a carico delle imprese. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2014 dovranno essere definiti (sempre a mezzo di decreto) dal Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri delle Finanze e della Semplificazione, sentiti l’INPS e l’INAIL i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonchè le ipotesi di esclusione di cui sopra.

In particolare, poi, l’art. 4 del D.L. n. 34/2014, intitolato proprio “Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva”, ha specificato che il decreto è ispirato ai seguenti criteri:

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a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;

b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

E’ inoltre stabilito che il D.L. n. 34/2014 potrà essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva che potrebbero intervenire.

In sostanza dunque gli interessati potranno verificare dal proprio computer ed in tempo reale la regolarità contributiva INPS, INAIL e Casse Edili (sia dei lavoratori subordinati che dei collaboratori con contratti co.co.co./co.co.pro), semplicemente inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare e l’esito avrà valore per 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto il DURC tranne che per le ipotesi di esclusione individuate dal Decreto.

Tale verifica, quindi, riguarderà la regolarità dei pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui si effettua la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Inoltre tale procedura consentirà di verificare anche se sussistono situazioni pregresse di irregolarità previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono ostacolo al godimento dei benefici normativi e contributivi (art. 1, comma 1175, L.n. 296/2006 e art. 38), ma anche come richiesto dal comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici, che esclude dalla partecipazione delle gare di affidamento delle concessioni, degli appalti e subappalti, dei soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

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