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 Diritto d’Autore: approvato Decreto Legislativo che ne allunga la durata

Il Consiglio dei Ministri del 14.2.2014 ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Europea sul Diritto d’Autore.

Si tratta in particolare della Direttiva n. 2011/77/UE, che modificava la Direttiva n. 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del Diritto d’Autore e di alcuni diritti ad esso connessi.

Tale provvedimento riguarda i produttori di fonogrammi, artisti, esecutori, interpreti musicali e società di gestione collettive che li rappresentano. Ha precisato una nota di Palazzo Chigi che poichè la durata della protezione di 50 anni è stata ritenuta insufficiente a proteggere l’esecuzione per tutta la durata di vita degli artisti e pertanto essa è stata protratta a 70 anni proprio per tutelare gli Artisti in un periodo della vita in cui potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo della loro produzione e quindi del loro reddito. Inoltre il Governo ha osservato che tale provvedimento inoltre apporterà benefici evidenti anche per le piccole e medie imprese che operano nel settore. Giova precisare che i 70 anni (nuovo termine di protezione) si calcola a far data dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma, a seconda di quale atto di sfruttamento economico sia avvenuto prima.

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La Direttiva si riferisce esclusivamente alle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, restano invece esclusi sia i diritti degli artisti sulle loro interpretazioni non fissate in un fonogramma, sia i diritti dei produttori di opere audiovisive o cinematografiche, la cui durata resta quella di 50 anni.

Occorre precisare al riguardo che nel caso di specie il decreto legislativo di cui sopra riguarda non direttamente il diritto d’autore cioè il diritto esclusivo riconosciuto all’autore di un’opera di diffonderla al pubblico e sfruttarla economicamente (ossia il diritto di riproduzione, di copia, di vendita, ecc.), ma i c.d. diritti connessi cioè quei diritti che sono attribuiti a coloro che, con la propria attività imprenditoriale o con la propria creatività, “intervengono” sull’opera stessa. Tali diritti connessi non riguardano quindi i creatori delle opere, ma riguardano gli interpreti e gli esecutori di tali opere e anche i produttori e case discografiche che tali opere diffondono (esempio tramite la musica registrata).

Quindi i titolari dei diritti connessi non sono coloro (autori) che hanno creato l’opera, ma coloro che vi hanno comunque contribuito (ad esempio) sotto un profilo industriale, come il produttore fonografico, oppure sotto un profilo professionale tecnico e/o creativo come gli interpreti ed esecutori.

Il riconoscimento dei diritti connessi, come risulta facile immaginare, deriva dalla diffusione del disco fonografico, dalle radiodiffusioni e dal cinematografo. È proprio grazie a queste nuove invenzioni che è stato possibile registrare e quindi archiviare in supporti materiali le attività come il canto, l’esecuzione strumentale, la recitazione, ecc. consentendo così la riproduzione delle opere artistiche libere dal vincolo della esecuzione esclusivamente dal vivo.

La durata dei diritti connessi è disciplinata dall’art. 75 della legge sul diritto d’autore, il quale testualmente recita: “La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell’articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione“.

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