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 Con la sentenza n. 105 dell’11.01.2013, la V Sezione del Consiglio di Stato, affrontando il tema della prescrizione dei crediti di lavoro, ha affermato il seguente principio “Conformemente a giurisprudenza di questa sezione (Cons. Stato, V: 24 novembre 2011, n. 6218; 18 agosto 2010, n. 5824; 17 settembre 2008, n. 4429), deve ritenersi che il termine prescrizionale non decorre per i crediti di lavoro durante il rapporto lavorativo non assistito dalla garanzia di stabilità e non dotato della resistenza che caratterizza invece il rapporto di pubblico impiego, qual è quello in questione“.

Nel giudizio in esame alla V Sezione, veniva impugnata la sentenza resa dal TAR, che accoglieva in parte il ricorso proposto da una lavoratrice, nella parte in cui il Tribunale riteneva maturata la prescrizione, poichè non erano stati posti in essere dall’interessata, atti interruttivi della stessa, prima della notifica del ricorso e ciò sul presupposto che le pretese patrimoniali per spettanze retributive che, come è noto, trovano la propria fonte direttamente nella legge, ivi comprese quelle dovute in forza dell’art. 2126 c.c., soggiacciono in ogni caso, anche in costanza del rapporto di lavoro, al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c.

Sotto tale profilo quindi la ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato sostenendo che, nel caso di specie, la prescrizione non decorreva in costanza di rapporto di lavoro, e conseguentemente richiedeva il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il trattamento economico relativo all’intera prestazione di fatto svolta, ivi compresa l’indennità di fine servizio maturata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, come sopra, fondata la censura sollevata, affermando il principio di cui sopra.

Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 105/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

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N. 00105/2013REG.PROV.COLL.

N. 03346/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3346 del 2005, proposto da:
Salzillo Maria Matrona, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Taglialatela, con domicilio eletto presso Giovanni Taglialatela in Roma, viale Castrense, n. 7;

contro

Comune di S. Maria C. Vetere, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 10208/2004, resa tra le parti, concernente diritto alle differenze retributive e mancato pagamento indennità di fine servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per l’appellante l’avvocato P. Videtta su delega di G. Taglialatela;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sig.ra Salzillo Maria Matrona, a partire dal 26 ottobre 1985 e fino al 9 marzo 1990, prestava attività lavorativa in qualità di docente di matematica e scienze presso la scuola Magistrale Comunale “Cappabianca” nel Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Il rapporto di lavoro, per il quale la medesima percepiva una retribuzione mensile lorda di £. 150.000 (pari ad €. 77,47), veniva regolato annualmente attraverso la sottoscrizione di convenzione-contratto con l’Amministrazione comunale.

Con ricorso notificato in data 3 febbraio 1995, la sig.ra Salzillo adiva il T.A.R. per la Campania al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il Comune di Santa Maria Capua Vetere e il conseguente diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico spettante ai docenti statali in base ai relativi contratti collettivi di lavoro ed il compenso di fatto percepito, oltre interessi e rivalutazione.

La ricorrente richiedeva, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme corrispondenti ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale attraverso il versamento dei relativi contributi.

Il T.A.R. per la Campania, con sentenza n. 10208 del 15 luglio 2004, accoglieva in parte il ricorso dichiarando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma accogliendo la domanda di pagamento delle differenze retributive solo relativamente al periodo 3 febbraio 1990/9 marzo 1990, per effetto dell’intervenuta prescrizione eccepita dalla difesa del Comune, decorrente anche durante lo svolgimento del rapporto. Ordinava all’Ente di regolarizzare la posizione previdenziale, soggetta invece a prescrizione decennale.

Con l’atto di appello in esame, viene impugnata la sentenza in parte qua, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ.; inesistenza dei presupposti; omessa valutazione del comportamento processuale della Amministrazione; error in judicando; applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., sul presupposto che al rapporto di lavoro a tempo determinato non si applicherebbe la prescrizione quinquennale e, comunque, perché non potrebbe decorrere in costanza del rapporto.

Si deduce poi l’ erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto la liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata e non coperta dall’eccezione di prescrizione sollevata.

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2012, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi e richiamata giurisprudenza sulla questione controversa della prescrizione quinquennale, il giudizio è stato assunto in decisione.

L’appello è fondato nei termini di cui di seguito.

La sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso, avendo ritenuto l’esistenza di un rapporto di impiego di fatto tra l’attuale appellante e il Comune, dedotto sulla base dell’esistenza di una richiesta di prestazione in regime di subordinazione, collegata al potere organizzativo della direzione didattica, esplicatosi a mezzo della predisposizione degli orari di lavoro.

Secondo il T.A.R., il rapporto è da reputarsi nullo in quanto instaurato in contrasto con il divieto di legge, pur spettando al soggetto nominato con provvedimento radicalmente nullo il diritto al trattamento economico corrispondente alla prestazione di fatto svolta.

Nella fattispecie secondo il T.A.R., è tuttavia maturata la prescrizione, non essendovi stati atti interruttivi della stessa, prima della notifica del ricorso avvenuta il 3 febbraio 1995 e ciò sul presupposto che le pretese patrimoniali per spettanze retributive che trovano la propria fonte direttamente nella legge, ivi comprese quelle dovute in forza dell’art. 2126 c.c., soggiacciono in ogni caso, anche in costanza del rapporto di lavoro, al termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c.

La ricorrente oppone che, nel caso, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro, con il conseguente diritto ad ottenere il trattamento economico relativo all’intera prestazione di fatto svolta, ivi compresa l’indennità di fine servizio maturata.

La censura è fondata.

Conformemente a giurisprudenza di questa sezione (Cons. Stato, V: 24 novembre 2011, n. 6218; 18 agosto 2010, n. 5824; 17 settembre 2008, n. 4429), deve ritenersi che il termine prescrizionale non decorre per i crediti di lavoro durante il rapporto lavorativo non assistito dalla garanzia di stabilità e non dotato della resistenza che caratterizza invece il rapporto di pubblico impiego, qual è quello in questione.

Non si condivide, in conseguenza, la statuizione del T.A.R. Campania.

Quanto alla questione sull’applicazione della prescrizione decennale, va osservato che, trattandosi di corrispettivi che devono pagarsi periodicamente in termini più brevi dell’anno, sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 cod. civ., seppure decorrente, nella particolare fattispecie, dalla cessazione del rapporto di lavoro di fatto.

La circostanza che la domanda di accertamento del rapporto di pubblico impiego sia soggetta alla prescrizione ordinaria è del tutto irrilevante, trattandosi di domande diverse, ciascuna soggetta ad un proprio regime giuridico.

Ciò posto in diritto, l’appello è fondato e va accolto, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 9 marzo 1990 non era maturato alla data di proposizione del ricorso di primo grado, avvenuta con atto notificato il 3 febbraio 1995.

Va, inoltre, disposta la liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata.

Pertanto, in riforma della sentenza appellata, alla parte interessata vanno riconosciuti i compensi correlati al livello retributivo di docente di matematica e scienze comprensivi degli accessori per il periodo della prestazione lavorativa dal 26 ottobre 1985 al 9 marzo 1990, oltre alla liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, conseguentemente, riforma in parte la sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in E. 1.500,00 (millecinquecento) in favore della parte appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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