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Caratteristiche apprendistato versione 2011

Il contratto di apprendistato è un contratto che unisce sia la prestazione lavorativa che le attività di formazione e di riqualificazione professionale, necessarie per entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro.

Attualmente il contratto di apprendistato è disciplinato dal D.L.vo n. 167/2011 (T.U. sull’apprendistato), che all’art. 1 lo definisce come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, “finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani“. Sono previste tre tipologie di contratto di apprendistato e sono:

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

  2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

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  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto di apprendistato è disciplinato da appositi accordi interconfederali e/o ccnl stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro camparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Al riguardo l’art. 2 del D.L.vo n. 167/2011 impone il rispetto dei seguenti principi:

“a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilita’ di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e’ finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita’ di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilita’ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

f) possibilita’ del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche’ nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilita’ di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) possibilita’ di forme e modalita’ per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;

m) possibilita’ per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta’ di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.

Per quanto concerne l’aspetto previdenziale e assistenziale del rapporto di lavoro, al lavoratore apprendista spettano l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l’assicurazione contro le malattie, contro l’invalidità e la vecchiaia, la maternità e gli assegni familiari.

E’ importante evidenziare che il numero complessivo di appapprendisti che i datori di lavoro possono assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non puo’ superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Invece nel caso in cui i datori di lavoro non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbiano in numero inferiore a tre, non potranno assumere più di 3 apprendisti.

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