Advertisement

Apprendistato duale e i vantaggi economici

Le varie riforme del lavoro degli ultimi tempi hanno portato vantaggi economici all’ apprendistato duale (alternanza scuola-lavoro) e/o al contratto di apprendistato in generale (di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi), che lo rendono molto più vantaggioso rispetto ad altre tipologie di contratti di lavoro subordinato.

A parlarci dei vantaggi economici relativi all’ apprendistato duale è anche l’articolo pubblicato oggi (26.2.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Apprendistato con «sconto» del 60%”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Dopo la riduzione dello sgravio contributivo applicato nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, nel 2016 l’apprendistato risulta più vantaggioso rispetto agli altri contratti di lavoro subordinato, compreso quello a tutele crescenti.

Tra le tre diverse tipologie previste dal decreto di riordino delle forme contrattuali (Dlgs 81/2015), risultano particolarmente rinnovate le due forme dell’ apprendistato duale che consentono di conseguire tutti i titoli dell’istruzione e della formazione professionale, dalla qualifica, al diploma professionale e di istruzione, al certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello), al diploma tecnico superiore, alla laurea, al dottorato di ricerca, al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche (terzo livello).

Per quanto riguarda gli incentivi normativi, innanzitutto sono stati standardizzati i documenti necessari alla stipula del contratto, il protocollo tra l’impresa e l’istituzione formativa e quelli da allegare al contratto, ovvero il piano formativo individuale e il dossier individuale dell’apprendista. Gli schemi di questi due documenti sono stati approvati con lo stesso provvedimento (Dm 12 ottobre 2015), che ha anche fissato gli standard formativi dell’ apprendistato duale validi sul territorio nazionale.

In secondo luogo, è stata semplificata la disciplina del recesso, che prevede solo la tutela risarcitoria introdotta dal contratto a tutele crescenti e che configura come giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi nel caso della prima tipologia di apprendistato.

Infine, per l’ apprendistato duale non trova applicazione l’obbligo di aver stabilizzato a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti almeno il 20% degli apprendisti, prima di poter procedere all’assunzione di nuovi.

Per quanto riguarda gli incentivi contributivi, per tutte le forme di apprendistato è confermato lo sgravio del 100% per le imprese fino a 9 dipendenti e la contribuzione al 10% per quelle con più di 9. Per l’apprendistato di primo livello, il Dlgs 150/2015 prevede, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, l’esonero dal contributo sul licenziamento (legge 92/2012) e dal contributo dell’1,61% per il finanziamento della Naspi e del fondo per la formazione professionale, e la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota contributiva a carico datore di lavoro.

Sul fronte retributivo, per tutte le tipologie di apprendistato è stata confermata la possibilità di stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio o, in alternativa, di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale. Inoltre, per l’ apprendistato duale è stato previsto l’esonero retributivo per le ore di formazione da svolgersi all’interno dell’istituzione formativa e una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro. Con questi benefici il costo dell’apprendistato duale può ridursi fino al 60% rispetto a quello dei contratti a tempo indeterminato.

Tuttavia, secondo alcuni, la possibilità di prevedere l’esonero retributivo per la formazione esterna all’impresa e al 10% per quella interna non sarebbe applicabile finché gli accordi interconfederali o i contratti collettivi nazionali recepiranno la nuova disciplina, fermo restando gli aspetti inderogabili fissati dalla normativa. Secondo altri, invece, non sarebbe necessario l’esplicito recepimento da parte dei Ccnl, perché essi interverrebbero come mera acquisizione dei principi generali già fissati dal decreto di riordino delle formule contrattuali (l’articolo 42 del Dlgs 81/2015). Altre soluzioni già adottate sono quelle di accordi territoriali, nonostante la normativa faccia espressamente riferimento ad accordi interconfederali. Infine, l’ultima soluzione indicata è applicare contratti collettivi “affini” richiamando una precedente posizione del ministero del Lavoro (interpello 4/2013).

In questo contesto sarebbe quindi auspicabile che le parti sociali procedano a un accordo interconfederale o al rinnovo dei Ccnl, anche perché per la loro inerzia non è stata prevista alcuna soluzione alternativa, diversamente da quanto stabilito nel caso di inerzia delle Regioni per cui si applicherà automaticamente la disciplina nazionale dopo i sei mesi dalla pubblicazione del Dm del 12 ottobre 2015.

IN SINTESI 
01 SEMPLIFICAZIONE
Con il Dlgs 81/2015, di attuazione del Jobs act,
è stata semplificata sensibilmente la parte normativa del contratto di apprendistato, con l’adozione di documenti standardizzati. Inoltre per l’apprendistato duale non è richiesta la stabilizzazione dei lavoratori per effettuare nuove assunzioni
02 AGEVOLAZIONI
Contribuzione azzerata o ridotta, retribuzione proporzionata all’anzianità di servizio o inquadramento inferiore fino a due livelli rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, ore di formazione fuori azienda non retribuite e al 10% per quelle in azienda

Advertisement