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Contributo unificato la tabella del 2011

Tabella del contributo unificato da versare in base al valore della causa (aggiornate con le modifiche di cui all’art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L.n. 15.7.2011, n. 111) (N.B.: fare comunque riferimento alle eventuali modifiche di legge che siano nel frattempo intervenute)

VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

A) fino a € 1.100,00 € 37,00

Lo stesso importo è previsto a far data dal 6 luglio 2011 per:

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  • Processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie: il contributo unificato è dovuto per coloro che sono titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef superiore a € 31.884,48 come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;

  • Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. M (separazione consensuale dei coniugi);

  • Procedimenti di cui all’art. 4, comma 16, L. 898/1970 (divorzio – domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

B) Superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 85,00

Lo stesso importo è previsto per:

  • Processi di volontaria giurisdizione;

  • Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI del c.p.c.;

  • Processi contenziosi di cui all’art. 4 L. 898/1970 (divorzio giudiziale);

  • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare

C) Superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 206,00

Lo stesso importo è previsto per:

  • Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.

D) Superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 450,00

Il medesimo importo è previsto per:

  • Processi civili di valore indeterminabile.

E) Superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 660,00

F) Superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.056,00

G) Superiore a € 520.000,00 € 1.466,00

N.B.: Lo stesso importo è previsto qualora manchi nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio la dichiarazione relativa al valore della causa.

PROCESSI DI ESECUZIONE:

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

  • Processi di esecuzione immobiliare: € 242,00

  • Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00: € 37,00

  • Altri processi esecutivi: € 121,00

(ossia la metà del contributo unificato previsto per i processi esecutivi immobiliari).

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

€ 146,00

PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

In aggiunta al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore come sopra indicati, è dovuto un ulteriore importo la c.d. imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari pari a € 168,00

L’importo del contributo unificato viene ridotto della metà, rispetto agli scaglioni di riferimento nei seguenti casi:

  • Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ.;

  • Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

  • Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

  • Processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (il contributo unificato è dovuto per coloro che sono titolari di un reddito imponibile ai fini Irpef superiore a € 31.884,48 come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi);

  • Procedimenti di sfratto per morosità (in questi casi il valore della causa si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida);

  • Procedimenti di finita locazione (in questi casi il valore della causa si determina in base all’ammontare del canone di un anno)

OMESSA INDICAZIONE NELL’ATTO DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA POSTA ELETTRONICA (PEC) E DEL SUO CODICE FISCALE:

Qualora l’avvocato difensore della parte ometta di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec), il proprio numero di fax o il suo codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio (ivi compreso il processo tributario), l’importo del contributo unificato è aumentato della metà.

PROCEDURE FALLIMENTARI

Il contributo unificato dovuto è di € 740,00 (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura).

INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato non è dovuto.

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato non è dovuto con riferimento ai fallimenti “nuovo rito”, cioè per i fallimenti dichiarati a far data dal 16 luglio 2006.

Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.

PROCEDIMENTI ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate ex art. 30 T.U. spese di giustizia pari a € 8,00.

RICORSI AMMINISTRATIVI

Per i ricorsi proposti innanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il contributo unificato è dovuto come segue:

a) pari a € 300,00 per:

  • ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

  • ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;

  • ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato.

    b) il contributo unificato è ridotto della metà per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego;

    c) pari a € 1.500,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito;

    d) pari a € 4.000,00 per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

    e) pari a € 600,00 per:

  • tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti;

  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata il proprio recapito fax, ovvero se ometta di indicare nel ricorso il suo codice fiscale.

L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall’art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della dir. 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA

Per i ricorsi principale ed incidentale proposti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali il contributo unificato è dovuto come segue:

a) controversie di valore fino a € 2.582,28: € 30,00

b) controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00: € 60,00

c) controversie di valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 e per controversie di valore indeterminabile: € 120,00

d) controversie di valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00: € 250,00

e) controversie di valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00: € 500,00

f) controversie di valore superiore a € 200.000,00: €1.500,00

L’importo del contributo unificato di € 1.500,00 (come indicato alla lettera f) è dovuto anche nel caso di mancata indicazione della dichiarazione, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, del valore della causa.

CASI PARTICOLARI:

  • Azione civile nel processo penale

L’azione civile nel processo penale è esente dal pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. Se è invece richiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.

  • Procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e impugnazione della delibera condominiale

Il contributo unificato è dovuto in base al valore della causa.

Altri Procedimenti

Per i processi di volontaria giurisdizione: € 85,00

Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.(procedimenti in Camera di Consiglio): € 85,00

Reclami contro i provvedimenti cautelari: € 85,00

Regolamento di competenza: C.U. ordinario

Regolamento di giurisdizione: C.U. ordinario

Processi innanzi alla Corte di Cassazione: C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Giudice di Pace

Il contributo unificato da versare in caso di processi innanzi al Giudice di Pace si determina in base agli importi indicati nelle tabelle ordinarie

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