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La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 225 del 2018, ha stabilito che il datore di lavoro non è tenuto alla sorveglianza continua del lavoratore esperto che a causa di un infortunio sul lavoro ha chiesto il risarcimento del danno differenziale (e cioè quello che risulta dalla differenza tra il valore del danno biologico, calcolato secondo i criteri della responsabilità civile, e l’indennizzo pagato dall’INAIL).

Vediamo insieme i fatti con l’articolo pubblicato oggi (31.5.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: A. Poracciolo; Titolo: “Meno sorveglianza per il lavoratore esperto”) che di seguito riportiamo.

Il datore di lavoro non è tenuto a una continua sorveglianza del dipendente che ha acquisito professionalità e conoscenze dei sistemi di sicurezza. Lo afferma la Corte d’appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, nella sentenza 225 depositata il 6 aprile. Il giudizio è stato promosso da un lavoratore che, in primo grado, aveva chiesto la condanna del datore al risarcimento del cosiddetto danno differenziale, pari alla differenza tra il valore del danno biologico, calcolato secondo i criteri della responsabilità civile, e l’indennizzo pagato dall’Inail.
In particolare, l’attore lamentava di essersi ferito a un occhio mentre utilizzava un decespugliatore nell’azienda agricola del convenuto, sostenendo che non gli erano stati forniti adeguati dispositivi di protezione. Nel respingere l’impugnazione del lavoratore, la Corte ricorda che il dipendente deve provare il nesso di causalità tra le mansioni svolte e il danno di cui chiede il risarcimento. Spetta, invece, al datore dimostrare che «l’inadempimento del proprio obbligo di garanzia è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Nel caso in esame, dall’attività istruttoria era emerso che il lavoratore aveva sottoscritto un’attestazione di consegna, da parte del datore di lavoro, «dei dispositivi di protezione individuali (tra cui gli occhiali di sicurezza)». Inoltre, l’appellante non aveva provato quali fossero le condizioni del decespugliatore, «se cioè fosse privo del carter di protezione ovvero se questo fosse comunque malfunzionante e, quindi, potenzialmente pericoloso per l’operatore».
Né, comunque, si poteva richiedere al datore una presenza ininterrotta sui luoghi per effettuare una continua vigilanza sul lavoratore. Infatti – aggiunge la Corte – «l’onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto a una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza», tali da non rendere «necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti». Il che era stato dimostrato, giacché l’appellato aveva provato che il dipendente lavorava alle sue dipendenze da quattro anni e aveva ricevuto una formazione che gli consentiva di conoscere i rischi derivanti dall’uso del decespugliatore. Peraltro, il lavoratore era stato nominato responsabile della sicurezza dei dipendenti, e quindi era consapevole «dei pericoli insiti nelle mansioni svolte e del doveroso uso dei presidi individuali di protezione forniti dal datore».

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