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Assegni FIS compatibili con indennità di malattia e maternità: 

Come vi abbiamo già accennato ieri (v. anche:  Fis, i chiarimenti INPS sull’assegno ordinario e di solidarietà ) l’INPS, con la Circolare n. 130 del 2017 ha fornito informazioni circa gli assegni FIS che comprendono gli assegni ordinari e di solidarietà. Ma cosa accade in caso di malattia o maternità?

L’aspetto della compatibilità degli assegni FIS con quelli di malattia e maternità ci viene chiarito dall’articolo pubblicato oggi (20.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Assegni FIS con malattia e maternità”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Le regole della cassa integrazione permeano l’operatività complessiva del Fondo di integrazione salariale (Fis) e vengono seguite sia per la definizione delle domande di accesso all’assegno ordinario o a quello di solidarietà, che per gestire la compatibilità dei due assegni con le altre prestazioni e con i diversi istituti contrattuali.

Con la circolare 130/2017 l’Inps ha illustrato le linee guida a sostegno della funzionalità del Fis che, da gennaio 2016, è subentrato al Fondo di solidarietà residuale. I criteri utilizzati per l’ammissione delle domande di accesso alle due prestazioni (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) sono alla base sia delle deliberazioni già adottate che di quelle da assumere.

Quanto alla compatibilità degli assegni con altre prestazioni e istituti, l’Inps conferma che l’indennità di maternità obbligatoria prevale sempre sull’assegno ordinario erogato dal Fis.

In caso di malattia, per le sospensioni a zero ore, va distinta l’ipotesi in cui l’evento sia sorto durante il periodo di sospensione da quella in cui sia precedente. Nel primo caso, il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario; nella seconda ipotesi, se la sospensione dell’attività riguarda tutto il personale del reparto cui appartiene il soggetto interessato, questi, se in malattia, percepirà l’assegno del Fondo; laddove, invece, la sospensione sia parziale, il lavoratore potrà accedere alla sola indennità di malattia, ove spettante.

Se il destinatario dell’assegno ordinario fruisce dei benefici previsti dalla legge 104/1992, in caso di sospensione a zero ore non gli compete alcun giorno di permesso retribuito. In presenza di una contrazione dell’orario di orario, invece, va distinta la riduzione verticale da quella orizzontale. Nel primo caso, i tre giorni mensili di permesso sono riproporzionati in relazione all’effettiva diminuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi di riduzione orizzontale, i 3 giorni spettano per intero.

Per quanto attiene all’assegno di solidarietà, le regole subiscono qualche aggiustamento. Nel caso in cui il congedo di maternità o quello parentale siano già in atto, la lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità; laddove, invece, i due congedi inizino durante la percezione dell’assegno, assume rilievo la tipologia di riduzione adottata: se orizzontale, l’interessata riceverà sia l’assegno di solidarietà, per le ore di riduzione, sia l’indennità di maternità per quelle lavorate; in caso di riduzione verticale con percezione di retribuzione variabile, i periodi di astensione obbligatoria sono integralmente coperti dall’indennità di maternità; in caso di astensione facoltativa, che presuppone lo svolgimento di prestazione lavorativa, i periodi di attività sono tutelati dall’indennità, mentre per i restanti la lavoratrice potrà fruire dell’assegno di solidarietà.

 

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