Retribuzioni nelle start-up innovative: Le retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto a termine e non nelle start-up innovative vengono regolate dal comma 7 dell’art. 28, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche in L.n. 76/2013), come segue: La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una parte fissa e da una parte variabile:
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la parte fissa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile,













