Buonuscita pubblico dipendente
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, in composizione di un contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio secondo cui, “Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 973 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente” (Sez. Un., Presidente F. Miani Canevari, Relatore G. Amoroso).














