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Sospensione pensione dirigenti pubblici

Con la circolare n. 65 del 28 maggio 2014 l’INPS ha reso note le istruzioni operative sulla sospensione della pensione per coloro che ricoprono incarichi di dirigenti presso società in attivo controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, in ossequio al disposto dall’art. 3, comma 7 ter, della L.n. 125/2013, (di conversione del D.L. n. 101/2013), recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Tale norma prevede infatti che: “I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari …. risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia già stata disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le tesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianitù, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale“.

La ratio di tale decisione da parte dell’Istituto sta nel non permettere allo stesso soggetto di percepire contemporaneamente sia lo stipendio da dirigente pubblico che la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico delle pubbliche finanze. Pertanto i soggetti interessati da tale provvedimento saranno coloro “che si trovano nelle seguenti condizioni:

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– ricoprono, nell’ambito dell’amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro;

– sono titolari di pensione di vecchiaia o di anzianitù alla data del 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013.

La disposizione, ha ancora precisato l’INPS, opera anche nei confronti di titolari di pensione aticipata“.

L’INPS, pertanto, al fine di individuare i soggetti destinatari della sospensione della pensione invita le società, come sopra individuate e destinatarie della Circolare n. 65, a trasmettere con la massima tempestività “apposite dichiarazioni di responsabilità alle sedi territoriali“.

Tali dichiarazioni dovranno nello specifico contenere i seguenti dati: “a) le generalità complete dei propri dirigenti, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’INPS, gestione privata e gestione pubblica; b) la data dell’incarico dirigenziale conferito; c) la durata dell’incarico stesso; d) lo status di società controllata da amministrazioni o enti pubblici; e) la sussistenza di esercizio in avanzo riferito all’anno 2012 ovvero all’anno precedente il conferimento dell’incarico dirigenziale“.

A seguito della ricezione di tali dichiarazioni l’INPS procederà alla sospensione della pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata ai soggetti come sopra individuati i quali saranno informati di tale sospensione direttamente dall’Istituto. Tale sospensione decorrerà da data non anteriore al 1° novembre 2013 e sarà operativa per tutta la durata dell’incarico dirigenziale.

Alla cessazione dell’incarico dirigenziale l’Istituto provvederà a ripristinare il trattamento pensionistico alla data di prima decorrenza utile, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla data di cessazione.

Allegato: Circolare INPS n. 65 del 28_5_2014

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