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Una tantum lavoratori tessili

L’INPS, con la Circolare n. 69 del 29.5.2014, ha informato gli interessati che gli arretrati retributivi previsti dall’accordo del 4.2.2014 per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori dell’industria tessile, abbigliamento e moda (pari ad euro 250,00 lordi per il periodo 1.4.2013 – 31.12.2013) saranno valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedo matrimoniale e integrazione salariale.

Nello specifico, si legge nella Circolare n. 69/2014, l’Accordo del 4.2.2014, per il rinnovo del CCNL per i lavori addetti alle industrie sopra indicate, ha previsto – tra le altre cose – che la corresponsione a titolo di arretrati dell’importo forfettario di euro 250,00 lordi sarà corrisposto in due tranches di uguale importo:

– euro 125,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2014;

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– euro 125,00 con la retribuzione del mese di giugno 2014,

da commisurare all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2013.

L’Istituto ha inoltre precisato che l’una tantum:

– sarà proporzionalmente ridotta per i contratti di lavoro part-time in ragione del minore orario di lavoro convenuto;

– l’importo dell’una-tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, altresì dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

– non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (es.: aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali)

Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’una-tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo sopra indicato (1° aprile – 31 dicembre 2013), che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende.

Invece, ai lavoratori che nel periodo sopra indicato abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazioni guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una-tantum sarà corrisposte secondo le disposizioni vigenti in materia.

Allegato: Circolare INPS n. 69 del 29_05_2014

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