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Termine ultimo per il deposito atti on line:

Predisposizione fascicolo di primo grado

Termine ultimo per il deposito atti on line:

Con la Circolare del 27 giugno 2014 il Ministero della Giustizia ha fornito precisazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito in L.n. 221/2012, il quale ha previsto che dallo scorso 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (c.d. atti endoprocessuali) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Stesse modalità sono previste anche per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (come consulenti tecnici, custodi, ecc.).

Inoltre, l’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

Tra gli altri chiarimenti, la suddetta circolare ministeriale, ha stabilito quanto segue sul termine ultimo per il deposito degli atti in via telematica:

L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Inoltre, prosegue sempre la circolare, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. n.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza. Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti. (Fonte: Ministero Giustizia)

Applicazione sanzioni violazioni orario lavoro

applicazione sanzioni

Applicazione sanzioni violazioni orario lavoro

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 12552 del 10 luglio 2014, ha fornito indicazioni operative sulla incostituzionalità di talune sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di orario di lavoro, dopo quanto stabilito dalla sentenza n. 153 del 4 giugno 2014 della Corte Costituzionale.

In particolare la suddetta illegittimità dichiarata dalla Corte concerne il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni relative al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo n. 213 del 2004 e nello specifico:

Garante della Privacy e assenze dal lavoro

GDPR le istruzioni operative INAIL in materia di privacy

Garante della Privacy e assenze dal lavoro:

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la comunicazione n. 341 del luglio 2014, ha vietato ad un datore di lavoro di “rendere indebitamente edotto ciascun lavoratore di vicende personali riferite ad altri colleghi, dando luogo ad un’illecita comunicazione di dati personali (art. 4, comma 1, lett.l) eart. 11, comma 1, lett. a), del Codice; cfr. punto 5.3, Linee guida cit.)“.

Novità pensioni gestioni private sport e spettacolo

Inps pensione sport e spettacolo

Novità pensioni gestioni private sport e spettacolo:

L’INPS, con il Messaggio numero 6627 del 27 agosto 2014, ha informato gli interessati, e cioè i titolari delle pensioni delle gestioni private e dello sport/spettacolo e prestazioni assistenziali, in merito all’invio delle richieste annuali delle dichiarazioni dei redditi (Campagna Red Ita e Redest 2014) e delle dichiarazioni per la verifica del diritto alle prestazioni assistenziali.

Funzione Pubblica: riduzione permessi sindacali

Funzione Pubblica: riduzione permessi sindacali

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 5 del 20 agosto 2014, ha reso noto che con decorrenza dal 1° settembre 2014, “i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni, sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione Sindacale. La decurtazione del 50% non viene applicata qualora l’Associazione Sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale“.

Contratto di somministrazione e risarcimento

Contributo esonerativo assunzione disabili, le modalità di versamento

Contratto di somministrazione e risarcimento:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 17540 del 1° agosto 2014, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di contratto di somministrazioen di lavoro, stipulato ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276 del 2003, la sanzione della nullità, prevista espressamente dall’art. 21, ult.comma, per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente applicabilità, fino alla sentenza che accerta la conversione del rapporto (da lavoro a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore), dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010” (Presidente A. Lamorgese, Estensore A. Manna).

Riduzione contributiva INPS settore edilizia

Riduzione contributiva INPS settore edilizia:

L’INPS, con il Messaggio numero 6534 dell 11 agosto 2014, ha informato gli interessati che “a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari all’11,50%“.

Fondi solidarietà sostegno reddito

Lavoro nero e sfruttamento in agricoltura, entra in vigore la legge

Fondi solidarietà sostegno reddito:

L’INPS, con la Circolare numero 99 dell’8 agosto 2014, ha riepilogato le ultime modifiche normative alla disciplina dei Fondi di solidarietà ed in particolare ha reso nota la soppressione del termine del 31 ottobre 2013 per la procedura di costituzione dei Fondi obbligatori previsti dal comma 4, dell’art. 3 della L.n. 92/2012, alternativi (comma 14) e residuali (comma 19), nonchè delle procedure di adeguamento dei Fondi esitenti di cui all’art. 2, comma 28, L.n. 662/1996 (commi da 42 a 45 dell’art. 3 della L.n. 92/2012).

In particolare, ricorda l’Istituto, l’istituzione dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito dei lavoratori dei settori non coperti dalla normativa i materia di integrazione salariale è stata prevista nell’ambito dell’ultima riforma del mercato del lavoro (art. 3, L.n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita“) a tutela, in costanza di lavoro, di tutte le categorie di lavoratori in caso di ristrutturazioni, crisi e riduzione/trasformazione o sospensione di attività. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per costituire tali Fondi.

Il citato art. 3 della L.n. 92/2012, sopra citato, si legge sempre nella circolare n. 99/2014, “prevede che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate forma di sostegno al reddito per i lavoratori di diversi settori economici, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale“.

Come è noto, i Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, “hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (art. 4, comma 4)“. (Fonte: INPS)

Allegati: Allegato 1    Allegato n 2

Istruzioni assunzioni congiunte agricoltura

Disoccupazione agricola e calcolo, il facsimile per la presentazione della domanda

Istruzioni assunzioni congiunte agricoltura:

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11.8.2014, il Decreto 27 marzo 2014, contenente le modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura (in attuazione dell’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni nella L.n. 99/2013).

Le assunzioni congiunte sono una novità nel settore dell’agricoltura. In passato veniva utilizzata la figura dell’assunzione a coppia, o lavoro a coppia (detta anche job sharing): questa si caratterizzava per il fatto che un solo datore di lavoro poteva assumere più addetti che gestivano autonomamente la stessa prestazione lavorativa. Invece, l’assunzione congiunta si caratterizza per il fatto che più datori di lavoro assumono la stessa persona che effettuerà la propria prestazione rispettando le esigenze di ogni singolo datore di lavoro, ma senza una preventiva e precisa ripartizione dei tempi dedicati rispettivamente all’uno o all’altro datore.

Prevenzione e contrasto all’evasione fiscale

Prevenzione e contrasto all’evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 25 del 6 agosto 2014, ha fornito gli indirizzi operativi per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale per l’anno in corso.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate mira, in sinergia con gli altri Enti statali come l’INPS, l’INAIL, la SIAE, ecc., e in ragione degli compiti algi stessi affidati di “produrre o innescare attività accertative” nei confronti dei contribuenti.

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