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Istruzioni assunzioni congiunte agricoltura:

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11.8.2014, il Decreto 27 marzo 2014, contenente le modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura (in attuazione dell’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni nella L.n. 99/2013).

Le assunzioni congiunte sono una novità nel settore dell’agricoltura. In passato veniva utilizzata la figura dell’assunzione a coppia, o lavoro a coppia (detta anche job sharing): questa si caratterizzava per il fatto che un solo datore di lavoro poteva assumere più addetti che gestivano autonomamente la stessa prestazione lavorativa. Invece, l’assunzione congiunta si caratterizza per il fatto che più datori di lavoro assumono la stessa persona che effettuerà la propria prestazione rispettando le esigenze di ogni singolo datore di lavoro, ma senza una preventiva e precisa ripartizione dei tempi dedicati rispettivamente all’uno o all’altro datore.

Possono usufruire di tale forma di collaborazione esclusivamente le imprese agricole (comprese le cooperative) appartenenti ad un medesimo gruppo, imprese agricole appartenenti allo stesso titolare o a soggetti tra i quali esiste un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado, imprese legate da un contratto di rete (di cui almeno il 50% devono essere agricole).

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Il Decreto del Ministero definisce quindi all’art. 1 le modalità di comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura; all’art. 2 i soggetti obbligati e le modalità di comunicazione delle assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni che dovranno essere effettuate presso il Centro per l’Impiego ove è ubicata la sede di lavoro (per il tramite del Modello Unilav); mentre i soggetti obbligati a tali comunicazioni sono: per i lavoratori assunti da gruppi di impresa, la capogruppo; per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, obbligato sarà quest’ultimo; per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità entro il 3° grado, o le imprese legate da un contratto di rete, il soggetto incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.

Il Decreto in questione entrerà in vigore il prossimo 10 settembre 2014.

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