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Ape volontario pubblicato in Gazzetta il Decreto di attuazione

Agevolazioni previdenziali per il sisma del Centro Italia del 2016

Ape volontario pubblicato in Gazzetta il Decreto di attuazione:

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri 17 ottobre il DPCM 150 del 2017 di attuazione dell’ Ape volontario anche se il percorso per la sua attuazione non si è ancora concluso.

Offerte di lavoro della settimana nel mondo delle auto da Lamborghini a Pininfarina

Nuove offerte di lavoro a partire dai prossimi mesi nel mondo

Offerte di lavoro della settimana nel mondo delle auto da Lamborghini a Pininfarina:

Nuove offerte di lavoro a partire dai prossimi mesi nel mondo delle auto ed in particolare nella componentistica e carmaker di Lamborghini e Pininfarina, ma altre offerte arrivano da grandi società come Ferrero, Nike, Dallara, ecc. 

Integrazione salariale le regole INPS per l’accesso al Fondo

Cartelle esattoriali nel Sostegni bis, le proroghe previste

Integrazione salariale le regole INPS per l’accesso al Fondo:

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 2017, ha reso note le regole per i datori di lavoro per l’accesso al Fondo di Integrazione Salariale – FIS relativamente agli aspetti gestionali della integrazione salariale con gli istituti contrattuali come ferie, malattia e congedi (v. anche Assegni FIS compatibili con indennità di malattia e maternità).

Sorveglianza sanitaria, in caso di omissione scatta la denuncia penale

Sorveglianza sanitaria, in caso di omissione scatta la denuncia penale

Sorveglianza sanitaria, in caso di omissione scatta la denuncia penale:

L’INL, con la circolare 3 del 2017, ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Ed in particolare ha precisato che in caso di omessa sorveglianza sanitaria gli ispettori del lavoro dovranno comunicare la notizia di reato direttamente all’Autorità giudiziaria (ex art. 347 c.p.p.).

Ape sociale, molte richieste respinte per interpretazioni restrittive

Part-time verticale, gli adempimenti del datore di lavoro

Ape sociale, molte richieste respinte per interpretazioni restrittive:

Lunedì prossimo si concluderà il monitoraggio INPS sulla presentazione delle domande per accedere all’ Ape sociale, ma – ad avviso dei sindacati – molte richieste sarebbero state respinte a causa delle interpretazioni restrittive della normativa.

Permesso retribuito per curare il cane concesso alla dipendente

Permesso retribuito per curare il cane concesso alla dipendente

Permesso retribuito per curare il cane concesso alla dipendente

L’Università di Roma “La Sapienza” ha riconosciuto ad una lavoratrice single il permesso retribuito di assentarsi dal lavoro per due giorni per assistere il cane malato, applicando per analogia la norma del CCNL dei dipendenti pubblici sul “grave motivo famigliare e personale”. Qualcuno storcerà il naso, ma chi ha un animale domestico in casa sarà ben lieto di veder riconosciuta l’equiparazione del cane o gatto a membro della famiglia con uguali diritti.

Sorveglianza sanitaria, il nuovo servizio online INAIL sul Registro di esposizione

Sportello telematico modifica domanda online permessi 104/92

Sorveglianza sanitaria, il nuovo servizio online INAIL sul Registro di esposizione:

L’INAIL, in tema di sorveglianza sanitaria, ha messo online un nuovo servizio per la trasmissione telematica del Registro di esposizione, disponibile da ieri 12 ottobre e che sarà utilizzabile – come si legge nella circolare 43 del 2017, in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”.

Per saperne di più sulla sorveglianza sanitaria riportiamo di seguito l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: M. Piz.; Titolo: “Registri di esposizione online”) in argomento.

Ecco l’articolo.

È disponibile da ieri sul portale dell’Inail il nuovo servizio online per la trasmissione telematica delle informazioni necessarie per l’istituzione e l’aggiornamento del Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del Registro di esposizione ad agenti biologici, obbligatoria da ieri.

Ne dà comunicazione la circolare n. 43/17, in cui l’Istituto ricorda anzitutto che l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria è stata prevista dall’articolo 8, comma 4, del dlgs 81/08 e successive modificazioni dopo l’entrata in vigore del Sistema informativo nazionale per le prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), in vigore dal 12 ottobre 2016, con decorrenza differita al 12 ottobre 2017.

Nella prima fase il nuovo servizio sarà disponibile soltanto per i datori di lavoro o loro delegati dotati di posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno provvedere inviando i dati relativi ai lavoratori tramite pec, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Inail nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e tecnologia”.
Grazie all’introduzione del servizio online – si legge nel documento – con un unico inserimento telematico sarà possibile adempiere a quanto previsto dalla normativa per l’organismo di vigilanza: il registro di esposizione informatizzato da adesso sarà, infatti, immediatamente accessibile da parte dei funzionari dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali grazie alle credenziali in loro possesso.

Nel caso di trasmissione del registro via pec da parte di soggetti o loro delegati non dotati di Pat, invece, il datore di lavoro interessato provvederà con un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Inail (all’indirizzo dmil@postacert.inail.it) e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

 

Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

Distacco, in caso di infortunio risponde il nuovo soggetto

Infortunio breve, i nuovi moduli INAIL per la comunicazione

È in vigore da ieri l’obbligo di comunicazione di infortunio breve (cioè con prognosi di un giorno oltre a quello dell’evento) da parte dei datori di lavoro e al riguardo l’INAIL, con la circolare 42 del 2017, ha messo a disposizione degli utenti coinvolti il nuovo modulo.

Ma vediamo nel dettaglio il contenuto della circolare INAIL 42/2017 con l’articolo pubblicato oggi (13.10.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Massara; Titolo: “Obbligo di denuncia se l’infortunio si prolunga”) che riportiamo di seguito.

Ecco l’articolo.

Con la circolare n. 42/17 l’Inail ha fornito il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno (oltre quello dell’evento), obbligatoria da ieri. Nel provvedimento viene chiarito il campo di applicazione del nuovo obbligo, che riguarda tutti i lavoratori subordinati e autonomi (compresi parasubordinati, artigiani, etc), con la sola esclusione di determinati ruoli organici di alcuni Ministeri (ad esempio, Forze armate, Vigili del fuoco etc).

Il nuovo modulo

Ai fini dell’adempimento, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito un nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” per comunicare ai soli fini statistici e informativi gli infortuni che comportino un’assenza di almeno un giorno (oltre quello dell’infortunio) e fino a tre giorni, ai sensi dell’articolo 18, lettera r), comma 1, del dlgs n. 81/2008. Per accedere al nuovo servizio, collocato nel portale Inail nella macrosezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale” tutti i datori, nonché gli intermediari, continueranno ad utilizzare le credenziali in loro possesso.

Specifiche istruzioni sono previste per i datori di lavoro agricoli e per quelli privati con lavoratori assicurati presso altri enti o polizze private, nonché per i rispettivi intermediari.

In caso d’impossibilità tecnica di utilizzare il servizio telematico, l’obbligo andrà assolto inviando il modulo via pec alla sede Inail competente, allegando la schermata dell’errore.

Quando l’infortunio dovesse fin dall’origine superare i tre giorni di prognosi, i datori di lavoro dovranno invece presentare la classica denuncia di infortunio ex articolo 53 del dpr n. 1124/65, e come precisato dall’articolo 18 del Testo Unico sulla sicurezza, questa denuncia vale anche ai fini dell’assolvimento della nuova comunicazione ai soli fini statistici. Al contrario – precisa l’Istituto – se dopo un’originaria prognosi fino a tre giorni, a cui è seguita la comunicazione ai fini statistici on line, l’infortunio proseguisse, scatterebbe comunque l’ulteriore obbligo di effettuare la denuncia ai fini assicurativi,

Per semplificare quest’ultimo adempimento, la nuova procedura consente all’interno dell’applicativo Comunicazione inviate (dentro “Comunicazione di infortunio), di ricercare l’originaria comunicazione e utilizzare la funzione “Converti in denuncia”, salvo la necessità di integrarla di informazioni non presenti nella comunicazione (ad esempio, dati retributivi utili solo ai fini del calcolo dell’indennità).

Il certificato medico

L’Inail rammenta che è obbligo del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico (o, in mancanza, il certificato cartaceo), la data di rilascio ed i giorni di prognosi. Il certificato medico dell’infortunio, che dallo scorso 22 marzo dovrebbe essere trasmesso telematicamente dai medici e dalle strutture sanitarie, viene acquisito dall’Inail e reso disponibile a datori e intermediari attraverso il servizio on line “Ricerca certificati medici”. Qualora il certificato sia invece inviato a mezzo pec, e quindi in mancanza di numero identificativo, nel modulo della Comunicazione in corrispondenza del relativo campo dovrà essere indicato un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.

Sanzioni
Nella circolare l’Istituto ricorda, infine, le sanzioni applicabili da ieri e fissate rispettivamente per l’omessa/tardiva nuova comunicazione nella misura compresa tra 548 e 1.972,80 euro e per la mancata/tardiva denuncia ai fini assicurativi nella misura tra 1.096 e 4.932 euro (con espressa esclusione dell’applicazione delle specifiche sanzioni contenute nel dpr 1124/65). Ai fini dell’accertamento le nuove comunicazioni, confluiranno nel nuovo servizio telematico “Cruscotto Infortuni” di prossima istituzione.

 

Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare del dipendente

Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare

Rubare caramelle legittima il licenziamento disciplinare del dipendente: 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 24014 del 2017, ha stabilito che rubare caramelle legittima il licenziamento del dipendente del supermercato che aveva sottratto confezioni per un valore pari a poco meno di 10 euro.

Periodi assicurativi non coincidenti, i chiarimenti INPS sul cumulo

Pensami (PENsione A Misura), rilascio nuova versione simulatore

Periodi assicurativi non coincidenti, i chiarimenti INPS sul cumulo: 

L’INPS, con la Circolare 140 del 2017, ha fornito chiarimenti circa il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della L.n. 228 del 2012, come modificata dalla L.n. 232 del 2016. La prime istruzioni applicative al riguardo erano state fornite dall’Istituto con la Circolare n. 60 del 2017, limitatamente ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L.n. 335 del 1995.

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