La Corte di Giustizia dell’UE pubblicata ieri (causa C103_16) ha stabilito che nell’ambito di un licenziamento collettivo, una legge che consente di licenziare una lavoratrice in stato di gravidanza non è contraria al diritto comunitario anche se ciascuno Stato membro resta libero di includere forme di tutele più garantiste per le lavoratrici gestanti.
Esonero contributivo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli
L’INPS, con la Circolare n. 32 del 2018, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del regime de minimis ai coltivatori diretti e la possibilità per gli stessi, in sede di presentazione della relativa istanza, di modulare la domanda di ammissione all’ esonero contributivo, specificando se sia applicato all’intero nucleo familiare ovvero solo a se stessi o ad alcuni dei componenti il nucleo familiare.
Notifiche multe via Pec, i chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, con Circolare notifica PEC 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio scorso, ha fornito indicazioni sulle notifiche multe per violazioni del codice della strada a mezzo di posta elettronica certificata.
Mancata consegna del materiale antinfortunistico, responsabile il datore
La Sezione III Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 8404 del 2018, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata consegna di materiale antinfortunistico alle diverse sedi in cui è articolata la sua azienda.
Lavoro intermittente, se il contratto lo prevede si al licenziamento a 25 anni
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 4223 del 2018, è intervenuta in tema di lavoro intermittente stabilendo – dopo un lunghissimo iter giudiziario passato pure per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – che è legittimo il ricorso al lavoro intermittente e dunque a contratti di lavoro flessibili e temporanei se si tratta di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e per contrastare la disoccupazione.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali, chiarimenti del Min. Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 2018, ha risposto ad un quesito avanzato dall’ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio sulla corretta interpretazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 concernente la validazione della diffida accertativa per crediti patrimoniali nei casi di accordi di ristrutturazione del debito conseguenti a procedure da sovrindebitamento.
Contributo addizionale, esonero dal versamento in caso di integrazione salariale
Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 4 del 2018, ha reso noto che in base all’art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono esonerate dall’obbligo del versamento del contributo addizionale tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
Inoltre, sempre a norma di legge (D.L. n. 86/1988, convertito con modificazioni, dalla L.n. 160/1988), il contributo addizionale non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedono a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
Pertanto la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione del Ministero del Lavoro, con circolare n. 4/2018, ha precisato:
- le fattispecie in cui è possibile essere esonerati, ai sensi della normativa sopra citata, dal versamento del contributo addizionale;
- la decorrenza dall’esonero dal versamento del contributo addizionale con riferimento ad ogni singola procedura concorsuale.
Nella circolare 4/2018 viene – tra le altre cose – precisato che le procedure concorsuali che legittimano attualmente l’accesso al trattamento di CIGS in capo all’azienda interessata sono le procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.
Con specifico riguardo alla esatta individuazione della decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per quelle aziende in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di CIGS, la Direzione Generale ha precisato quanto segue.
Con riferimento alla fattispecie relativa al fallimento con esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, ex articolo 16 della legge fallimentare, ossia dal deposito della medesima presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata.
Con riguardo alla fattispecie concernente il concordato preventivo con continuità aziendale, l’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorrere a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 163 della legge fallimentare.
Tale decorrenza trova applicazione anche con specifico riferimento alla procedura del concordato in bianco (art. 161, comma 6, legge fallimentare) il quale prevede che l’imprenditore possa depositare in prima istanza il ricorso di concordato, con riserva di presentare in secondo momento la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione prescritta a norma di legge.
Per conoscere tutte le altre ipotesi di esonero dal versamento del contributo addizionale consultare la Circolare n. 4 del 2018, disponibile cliccando sul link.
(Fonte: Ministero del Lavoro)
Agenti biologici e ambienti di lavoro, online la nuova banca dati INAIL
L’INAIL, con comunicato in data odierna, ha reso nota la messa online della nuova banca dati per favorire la conoscenza degli agenti biologici e dei livelli di contaminazione microbiologica associati alle varie mansioni lavorative. Tramite la suddetta banca dati l’INAIL intende mettere a disposizione degli interessati informazioni utili per la prevenzione e fornire altresì uno strumento valido per l’autocontrollo aziendale.
Prepensionamento dei dipendenti di aziende poligrafiche, editoriali e stampatrici periodici
L’INPS, con il Messaggio n. 722 del 2018, relativamente ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici, ha fornito informazioni circa la presentazione delle domande di prepensionamento che dovrà avvenire entro il prossimo 2 marzo 2018.
Licenziamento via email, i rischi dal punto di vista della Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza 29753 del 2017, ha riconosciuto validità al licenziamento intimato via email sul presupposto che “il messaggio di posta elettronica, come la lettera cartacea, è idoneo a integrare i requisiti della forma prescritti dalla legge 604/1966”. Occorre tuttavia considerare gli eventuali rischi che questa forma di comunicazione presenta.








