La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24491 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve dare prova “del nesso di causalità tra la motivazione economica e la soppressione della posizione lavorativa”, inclusa anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il dipendente. Il lavoratore – da parte sua – deve invece dimostrare “la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per soppressione del posto e l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo” (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 2.10.2019).
Prescrizione contribuzione dovuta dai datori di lavoro, le istruzioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 124 del 2019, ha fornito istruzioni circa la prescrizione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro in forza di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91 tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione.
Regime forfettario e trasformazione contratto, no a causa ostativa
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta agli interpelli n. 382 del 16 settembre 2019, ha fornito un interessante chiarimento relativamente al regime forfettario e al doppio lavoro prestato nei confronti della stessa azienda sia come libera professione che con contratto d’opera.
Riduzione tasse 2019, è sufficiente una lettera al datore di lavoro
Il termine ultimo per formalizzare al sostituto d’imposta la richiesta di riduzione tasse relative alla seconda rata o alla rata unica di acconto coincide di regola con la fine del mese di settembre, pertanto se il contribuente preferisce che la rata (seconda o unica di acconto Irpef) e cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, potrà deve comunicare per iscritto al sostituto d’imposta entro il prossimo 30 settembre l’importo che eventualmente ritiene dovuto, utilizzando il richiesta di annullamento e riduzione del secondo o unico acconto IRPEF e o cedolare secca redditi anno 2013.
Amministratore delegato se ha ampi poteri non è dipendente
L’INPS, con il Messaggio n. 3359 del 2019, ha fornito un importante chiarimento circa la coesistenza di alcune posizioni di vertice nelle aziende, come ad esempio quella di amministratore delegato, con il rapporto di lavoro subordinato nella stessa impresa (v. il nostro articolo di ieri Cariche sociali e compatibilità con lavoro subordinato nella stessa società), poiché – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – la carica di presidente o amministratore delegato non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato.
Ripetizione del patto di prova, il si della Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 22809 del 2019, ha stabilito che è possibile la ripetizione del patto di prova nel caso in cui il datore di lavoro abbia la necessità di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del dipendente relativamente all’adempimento della prestazione.
Patto di non concorrenza e diritto di opzione in caso di dimissioni
La Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 908 del 2019, ha ritenuto legittima l’apposizione di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. al diritto di opzione ex art. 1331 c.c., relativamente al caso di un dipendente che, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, ha proposto ricorso al magistrato del lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al corrispettivo relativo al patto di non concorrenza, operante – secondo la sua tesi – fin dalla instaurazione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando il fatto che il patto ex art. 2125 cod. civ. fosse assoggettato a opzione in favore della società e che tale opzione non fosse mai stata esercitata dal datore di lavoro.
Investigatori incaricati dalle aziende, le prescrizioni del Garante
Il Garante della Privacy, sempre con il medesimo Provvedimento del 5 giugno 2019, ha fornito anche una serie di indicazioni sul trattamento dei dati personali per l’uso – da parte del datore di lavoro – degli investigatori privati, che però – come è noto – non potranno svolgere indagini sull’adempimento della prestazione lavorativa, come costantemente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con le note sentenza n. 12810/2017 e 20433 del 2016 (v.anche Assunzione e svolgimento del rapporto di lavoro a prova di privacy)













