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Il Garante della Privacy, sempre con il medesimo Provvedimento del 5 giugno 2019, ha fornito anche una serie di indicazioni sul trattamento dei dati personali per l’uso – da parte del datore di lavoro – degli investigatori privati, che però – come è noto – non potranno svolgere indagini sull’adempimento della prestazione lavorativa, come costantemente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione con le note sentenza n. 12810/2017 e 20433 del 2016 (v.anche Assunzione e svolgimento del rapporto di lavoro a prova di privacy)

Ecco di seguito le indicazioni del Garante.

Prescrizioni specifiche

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore.

L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

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Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione.

Esecuzione dell’incarico

L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l’eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l’attività svolta, ai soli fini dell’eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico possono anche fornire all’investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

La sola pendenza del procedimento al quale l’investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per sé stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell’investigatore privato.

Comunicazione dei dati

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.

 I dati genetici e quelli relativi alla salute possono essere comunicati alle autorità competenti solo per fini di prevenzione o accertamento o repressione dei reati., con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati sessuali e relativi all’orientamento sessuale non possono essere diffusi.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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