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Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione dei redditi e sostituzione d’imposta, i datori di lavoro sono tenuti ad adempiere all’invio telematico dei dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del 2023 al personale cessato dal servizio, per i quali l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge attività di sostituto d’imposta. Tale obbligo deve essere adempiuto entro il prossimo 21 febbraio.

A comunicarlo è lo stesso ente previdenziale tramite messaggio n. 32/2024 pubblicato lo scorso 4 gennaio sul suo sito ufficiale. Messaggio che fornisce dettagliate istruzioni sulle modalità e tempistiche per la corretta trasmissione dei dati richiesti. In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), si sottolinea che, ai fini fiscali, fringe benefit e stock option, insieme ad altri compensi e vantaggi accessori erogati dal datore di lavoro, devono essere considerati redditi di lavoro dipendente, rifacendosi al c.d. principio di onnicomprensività.

Esenzione straordinaria per l’anno 2023 prevista dal decreto “Lavoro”

Per l’anno 2023, il decreto “Lavoro” ha eccezionalmente innalzato il limite di esenzione per beni e servizi erogati, portandolo da 258,23 euro a 3.000 euro. Tale disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori con figli nelle condizioni stabilite dall’articolo 12, comma 2, del TUIR (le detrazioni spettano a condizione che le persone interessate possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro). Dettagli aggiuntivi sono reperibili nella circolare n. 23/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Ruolo dell’INPS e principio di cassa allargato

Nel caso in cui importi o valori erogati a titolo di fringe benefit e stock option siano corrisposti a lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno fiscale di percezione, l’INPS è tenuto ad agire come sostituto d’imposta. Tale ruolo prevede l’applicazione del principio di cassa allargato, come indicato dall’articolo 51, comma 1, seconda parte del TUIR. In base a tale principio, se i suddetti importi sono erogati entro il 12 gennaio dell’anno fiscale successivo a quello di riferimento, essi devono essere considerati come rientranti nell’anno fiscale precedente (es. 2023 se erogati entro il 12 gennaio 2024).

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In conclusione, in qualità di sostituto d’imposta, l’INPS deve effettuare il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Ciò include la trasmissione telematica dei flussi delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Scadenza adempimenti telematici per fringe benefit e stock option

Per quanto concerne la trasmissione tempestiva dei dati, al fine di agevolare l’Istituto previdenziale nell’espletamento puntuale degli obblighi previsti in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro coinvolti sono tenuti a inoltrare, esclusivamente mediante modalità telematica, entro il 21 febbraio 2024, le informazioni relative ai compensi erogati per fringe benefit e stock option al personale che ha cessato il servizio nel periodo d’imposta 2023.

I flussi informativi pervenuti oltre il termine indicato non saranno soggetti a conguaglio fiscale di fine anno. Tuttavia, saranno soggetti a correzioni nelle Certificazioni Uniche 2024. In tal caso, sarà esplicitamente comunicato al contribuente l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Fringe benefit e stock option: istruzioni trasmissione telematica dei dati

Infine, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) specifica che per la trasmissione dei dati è necessario utilizzare l’applicazione denominata “Comunicazione Benefit Aziendali” reperibile sul sito ufficiale www.inps.it. Il percorso da seguire è il seguente: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”. All’interno di quest’ultima, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Acquisizione di una singola comunicazione
  • Gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza
  • Invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti
  • Ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare
  • Visualizzazione del manuale di istruzioni

 

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