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Arrivano dall’INPS direttive volte a chiarire i criteri operativi relativi alla validazione dei permessi stabiliti dalla Legge 104 e al congedo straordinario, destinati a diversi richiedenti che si impegnano nell’assistenza alla stessa persona affetta da disabilità. L’istituto stabilisce, così, una cornice più precisa per quanto riguarda l’erogazione di tali agevolazioni.

I chiarimenti forniti dall’INPS, tramite il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, si focalizzano in particolare sulle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022. Decreto che ha impattato in maniera significativa sull’articolo 33 della Legge 104/1992, eliminando il principio del cosiddetto referente unico all’assistenza” in relazione alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 di detto articolo 33. In conseguenza di ciò, mediante la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, l’Istituto aveva impartito istruzioni amministrative e procedurali destinate ai lavoratori del settore privato.

Diritto di assistenza per più lavoratori al medesimo individuo affetto da disabilità

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante il messaggio n. 4143 datato 22 novembre 2023, ha chiarito che, pur rimanendo la restrizione del riconoscimento del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001 a un solo lavoratore per l’assistenza a una persona con disabilità grave, è, invece, consentita l’autorizzazione contemporanea per l’utilizzo sia di detto congedo che dei permessi contemplati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992 a diversi lavoratori, nell’ambito dell’assistenza al medesimo individuo affetto da disabilità grave. Tale autorizzazione è subordinata all’alternanza nell’impiego di tali agevolazioni, a condizione che non si sovrappongano negli stessi giorni.

Possibilità sovrapposizione permessi e congedo straordinario

Si evince, dunque, che è possibile accogliere richieste di congedo straordinario relative a periodi in cui siano già state autorizzate fruizioni di tre giorni di permesso mensile, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o prolungamento del congedo parentale, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001, o ancora delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per fornire assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.

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Allo stesso modo, per i mesi in cui siano già autorizzati periodi di congedo straordinario, potrebbe essere concessa l’approvazione di domande per usufruire di tre giorni di permesso mensile, prolungamento del congedo parentale o delle ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da referenti diversi, sempre nell’ottica di assistere la medesima persona disabile in condizioni di gravità.

Tuttavia, è essenziale ribadire che tali benefici non potranno essere goduti simultaneamente nelle stesse giornate, poiché rappresentano opzioni alternative che perseguono la stessa finalità di assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.

In cosa consistono i permessi previsti dalla legge 104

Il dipendente che presta assistenza a un familiare affetto da grave disabilità, sia esso un parente o affine entro il secondo grado (o entro il terzo grado, in circostanze particolari), gode del diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile ai sensi della Legge 104. Tali permessi possono essere utilizzati in modo continuativo. Il lavoratore ha la facoltà di usufruire dei permessi giornalieri previsti dalla Legge 104 per l’assistenza al familiare disabile grave, a condizione che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno. È opportuno sottolineare, poi, che i permessi giornalieri concessi dalla Legge 104 sono sempre retribuiti e costituiscono oggetto di contribuzione figurativa, contribuendo così al computo utile per la pensione del lavoratore.

In cosa consiste il congedo straordinario

Il congedo straordinario può essere richiesto dai lavoratori al fine di prestare assistenza a familiari affetti da gravi condizioni di disabilità, con una durata massima complessiva di due anni per ciascuna persona assistita e nel corso dell’intera vita lavorativa del richiedente. Tuttavia, tale congedo non è concesso qualora il disabile sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la struttura sanitaria ospitante non richieda espressamente la presenza del familiare. Il diritto del lavoratore di usufruire del congedo straordinario deve essere esercitato entro un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. Tale concessione può essere fruita in modo continuativo o frazionato ed è vietato al lavoratore svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di congedo. L’intervallo temporale in cui è fruito il congedo straordinario è coperto fino a un determinato limite da contributi figurativi, i quali concorrono alla maturazione dei requisiti utili per la pensione del lavoratore.

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