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L’INPS, con la Circolare n. 26 del 08.03.2023, ha reso noto l’aggiornamento dell’importo dell’assegno di maternità per l’anno 2023 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Di seguito il testo della circolare n. 28/2023.

  1. PREMESSA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2023 alla prestazione in oggetto è pari all‘8,1% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2023 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023).

Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia non ha rivalutato l’importo e il requisito economico dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, poiché l’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha abrogato l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni.

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L’importo dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono, pertanto, aggiornati come segue.

  1. ASSEGNO DI MATERNITÀ

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro.

(Fonte: INPS)

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