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È stato avviato presso la Commissione Affari Sociali della Camera l’iter parlamentare per il DDL in materia di disabilità, la c.d. Legge quadro sulla disabilità (A.C. 3347), punto cardine del PNNR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il D.D.L., come si legge nella Scheda, sarà composto da 4 articoli e conterrà una delega al Governo per il “riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità”. Il disegno di legge rappresenta l’attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR – Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Si legge ancora nella scheda che questa riforma  prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società. Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla NADEF 2021 (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024.  Nel documento della Commissione Europea denominato “Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia” è indicato (a pag. 456) che la predetta Legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021.

Tal documento evidenzia che obiettivo principale della riforma Legge quadro è quello di modificare la legislazione attuale sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità.

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Tali modifiche saranno quindi mirate:

I) al rafforzamento dell’offerta di servizi sociali;

II) alla semplificazione dell’accesso ai servizi sociali e sanitari;

III) alla riforma delle procedure di accertamento delle disabilità;

IV) alla promozione di progetti di vita indipendente; e

V) alla promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.

Vediamo nel dettaglio i quattro articoli del DDL disabilità.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA DELEGA

L’articolo 1 definisce l’oggetto e la finalità della delega. Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (Convention on the Rights of persons with disabilities, o CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021. La finalità perseguita è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l’effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previste.

Gli ambiti in cui si interverrà saranno quindi i seguenti:

a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

g) disposizioni finali e transitorie.

In particolare, il Garante Nazionale delle Disabilità si occuperà di:

  • tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità,
  • raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato;
  • svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;
  • promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Amministrazioni competenti per materia;
ARTICOLO 2 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA

L’articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati dal precedente articolo 1.

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L’articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR, per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del presente provvedimento;

c) mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE

L’articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Fonte: Camera)

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