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L’INPS, con la Circolare n. 169 del 11.11.2021, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio e del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’art. 43 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, come modificato in sede di conversione, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Di seguito il testo integrale della circolare n.169/2021.

INDICE
  1. Premessa
  2. Misura dell’esonero
  3. Modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”
  1. Premessa

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”(di seguito, anche decreto Sostegni bis), ha previsto, all’articolo 43, comma 1, che:“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile”.

Come specificato al successivo comma 5 dell’articolo 43 in esame, inoltre, il beneficio “è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

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Come previsto dal disposto normativo riportato, possono accedere al beneficio di cui all’articolo 43 in trattazione i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L’esonero in oggetto è, pertanto, riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’Istituto, con la circolare n. 140/2021, ha fornito le prime indicazioni volte a disciplinare il predetto esonero.

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, si precisa che il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021, nonché dai sopra riportati codici.

Nei paragrafi che seguono si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alla misura dell’esonero contributivo in esame.

  1. Misura dell’esonero

L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.

  1. Modulo di istanza on-line“SOST.BIS_ES”

L’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Infatti, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del decreto Sostegni bis, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 106/2021, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021.

Pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Al riguardo, con la presente circolare si comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione.

Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato al precedente paragrafo 2.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà che per la matricola indicata il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’ammontare dell’esonero richiesto;
  • verificherà la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, utilizzando lo schema di calcolo sopra riportato sia per le integrazioni a conguaglio che per quelle a pagamento diretto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse, accantonerà cautelativamente gli importi richiesti e verificherà che tali importi siano coerenti rispetto alle ore di integrazione salariale del primo trimestre 2021. Al riguardo, si precisa che la domanda rimarrà nello stato “trasmessa” in attesa delle verifiche circa l’ammontare dell’esonero. Al termine di tali controlli di coerenza, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito nei limiti della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (secondo lo schema di calcolo indicato al precedente paragrafo 2). Nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.

Con specifico riferimento alle modalità di fruizione della misura, si evidenzia, inoltre, che l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

Ciò premesso, in considerazione della circostanza che, come già precisato nella Circolare n. 140 del 21.09.2021, in caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell’esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale. Al riguardo, si precisa che anche nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Successivamente all’accantonamento delle risorse, inizialmente effettuato in base a quanto indicato nella domanda telematica e poi verificato in termini di coerenza sulla base della contribuzione datoriale non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei richiamati periodi, il soggetto interessato verrà autorizzato a godere dell’importo calcolato.

La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, come precisato nella circolare n. 140/2021, alla quale si rimanda per ogni ulteriore chiarimento non trattato nella presente circolare.

Sul punto, a seguito delle pervenute richieste di chiarimenti, si precisa, come già previsto nella circolare n. 140/2021, che il contributo aggiuntivo IVS, disciplinato dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, ad integrazione di quanto già previsto nella citata circolare n. 140/2021, si sottolinea che, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto non sia coerente, la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda ““SOST.BIS_ES” in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, da ultimo, come già precisato nella circolare n. 140/2021, che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si rappresenta altresì che l’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, non autorizzerà la fruizione della misura.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’esonero, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.

Si precisa infine che, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

(Fonte: INPS)

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