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Il Ministero del Lavoro rende noto che partire dal prossimo 2 novembre sarà disponibile il nuovo sistema per la comunicazione preventiva del distacco transnazionale dei lavoratori di lunga durata in Italia, di cui al Decreto n. 170 del 06.08.2021. È proprio dal 2 novembre infatti che entreranno in vigore gli standard e le regole per la trasmissione della comunicazione preventiva dovuta dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata.

Quanto previsto dal nuovo Decreto si applica alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva alla medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi da lunga durata.

Il Ministero del Lavoro ha poi precisato che a partire dal 2 novembre 2021 alle ore 12:00 sarà, pertanto, disponibile nel portale http://servizi.lavoro.gov.it una nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto. La stessa, al fine di consentire il completamento delle necessarie attività tecniche di aggiornamento, non sarà disponibile nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 12:00 del 2 novembre 2021.

Si rammenta che il Decreto n. 170/2021 definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica della comunicazione preventiva dovuta dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia. Laddove per “lavoratore distaccato” si intende “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un’agenzia di somministrazione con sede in Italia” (art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136).

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In particolare, le previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima (di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016), nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all’art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 122/2020).

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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