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L’INAIL, con la circolare n. 20 del 9 luglio 2021, ha fornito informazioni circa la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare relativi ai seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacultura e attività connesse, assistenza alla persona per il datore di lavoro o per i componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limiti l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, come previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, contenenti misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19.

Di seguito il testo integrale della circolare n. 20/2021.

Premessa

L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Allegato 1) ha previsto che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

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Il comma 3 del predetto articolo ha stabilito che la procedura di emersione dei rapporti di lavoro si applica ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le modalità di presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro sono state stabilite dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con gli altri Ministri competenti, 27 maggio 2020 (Allegato 2).

Nell’allegato 1 al suddetto decreto (Allegato 3) sono state elencate le attività che rientrano nei predetti settori in base alla classificazione Ateco 2007.

Premesso che i contributi assicurativi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai datori di lavoro domestico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riscossi dall’Inps in forma unificata, si forniscono le istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad assolvere all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’INAIL.

I datori di lavoro in questione sono sostanzialmente quelli operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore delle attività manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande.

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcune Strutture territoriali, si riassume sinteticamente la procedura di emersione, rinviando per maggiori dettagli alle circolari del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inps, pubblicate sui relativi siti istituzionali.

  1. Procedura di emersione

Le istanze di emersione sono state presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020:

a) all’INPS, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri di cui al comma 1 dell’articolo 103;

c) alla Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2 dell’articolo 103.

In caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE, la procedura prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, competente per il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, verifichi l’ammissibilità della domanda ed esauriti positivamente gli accertamenti convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino italiano o dell’Unione europea, i datori di lavoro, in caso di accoglimento dell’istanza di emersione, devono effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.

In merito, si ricorda che il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare congiunta del 24 luglio 2020, n. 2399 alla quale si rinvia, hanno fornito ulteriori indicazioni riguardanti:

  1. l’avvio/prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione;

2. la cessazione del rapporto di lavoro;

3. l’ipotesi di datore di lavoro plurimo nelle domande di regolarizzazione per lavoro domestico e assistenza alla persona;

4. la tipologia dei rapporti di lavoro che possono essere oggetto del procedimento di regolarizzazione;

5. la regolarizzazione in favore di lavoratori titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo;

6. l’accesso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 103, comma 1, di un lavoratore straniero regolare con un contratto di lavoro in corso di validità

2. Apertura delle posizioni assicurative ai fini della regolarizzazione

I datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’INAIL che hanno regolarizzato rapporti di lavoro subordinato e che risultano classificati in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020 devono, come è noto, effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione), rispettivamente previste dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Si ricorda che sono assicurati all’INAIL con le modalità della gestione Industria, in deroga alla disciplina prevista per il settore agricolo, le cooperative agricole che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici di cui all’articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, che impiegano operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.

Il datore di lavoro titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’INAIL.

Se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, fermo restando che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

  1. il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;

2. il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;

3. la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

Le suddette denunce devono essere presentate, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

La Sede INAIL competente, in tali casi, deve annullare le sanzioni civili per evasione elaborate automaticamente ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia di iscrizione o variazione e le date di cui ai punti precedenti.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per causa diversa dalla forza maggiore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo nei casi previsti ai predetti punti 1, 2 e 3 fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l’attività lavorativa.

(Fonte: INAIL)

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