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Il Ministero dell’Interno, con circolare 11 maggio 2021, ha fornito indicazioni operativa in merito alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, così come stabilito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito il D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

Di seguito il testo della circolare 11 maggio 2021.

OGGETTO: Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. Emersione di rapporti di lavoro irregolare.

Si fa seguito alla circolare n. 3020 del 21 aprile u.s. relativa alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore agricolo.

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Al riguardo, alla luce di segnalazioni pervenute dal territorio e di ulteriori interlocuzioni intervenute con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si puntualizza quanto segue.

La disciplina dettata nella citata circolare nella fattispecie di dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato conclusosi perché spirato il termine finale, nelle more della convocazione degli interessati presso lo Sportello Unico, si applica anche ai rapporti di lavoro domestico e di assistenza alla persona. Pertanto, in queste ultime ipotesi è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro anche se non componente del nucleo familiare.

Inoltre, si è proceduto ad un approfondimento dell’ipotesi in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.

A tale riguardo, si ritiene che anche in questa fattispecie possa essere previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro.

Qualora, invece, anche a causa delle gravi conseguenze che il perdurare dell’emergenza pandemica ha provocato nel mercato del lavoro, non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, in considerazione del lungo tempo trascorso dall’invio dell’istanza e dell’alto numero di pratiche ancora in trattazione, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato in merito, conviene possa essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In ogni caso, come disposto nella circolare n. 4623 del 17 novembre 2020, gli Sportelli Unici dovranno svolgere gli opportuni accertamenti ai fini di una valutazione volta ad escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente e che il rapporto di lavoro si sia instaurato in modo fittizio.

In tutte le ipotesi sopra descritte, inoltre, sarà, comunque, necessario procedere alla convocazione presso lo Sportello sia del datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione che del lavoratore per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.

Infine, qualora fossero stati adottati provvedimenti di rigetto delle istanze a causa della cessazione del rapporto di lavoro, si considera opportuno procedere al riesame degli stessi in via di autotutela.

(Fonte: Ministero dell’Interno)

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