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L’INPS ha aggiornato lo scorso 8 luglio le FAQ sulla NASPI anticipata e sulla compatibilità con altre indennità.

L’INPS, nella suddetta comunicazione ha precisato che la NASPI anticipata consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della NASPI. Sull’importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

I BENEFICIARI DELLA NASPI ANTICIPATA

I beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione se intendono:

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  • avviare un’attività lavorativa autonoma;
  • avviare un’impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

COME FARE DOMANDA PER LA NASPI ANTICIPATA

Il beneficiario della NASpI può presentare domanda online attraverso il servizio dedicato (reperibile sul sito INPS) oppure tramite Contact, enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

Sul sito INPS è possibile consultare il tutorial “NASpI anticipata: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione della domanda. Inoltre il tutorial “NASpI: consultazione domande” spiega come utilizzare il servizio che permette la consultazione delle domande inoltrate.

Al beneficiario della prestazione che opta per la NASpI anticipata non spetta la contribuzione figurativa .

DECADENZA DEL DIRITTO ALLA NASPI ANTICIPATA

L’INPS ha infine precisato che se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile, l’indennità va restituita. Da questa fattispecie è escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

CUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DELLA NASPI

L’INPS, infine, nella suddetta comunicazione, ha precisato che la NASPI è incompatibile con le seguenti prestazioni

  • Pensione di vecchiaia o anticipata
  • Assegno ordinario di invalidità
  • Pensione di inabilità.

È invece compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con lo svolgimento di alcune tipologie di attività lavorative precisate nella Circolare 174 del 2017, e con la percezione di pensione estera. Poiché gli importi corrisposti a titolo di NASpI rilevano ai fini ISEE , la loro percezione incide sul diritto e sulla misura del Reddito di Cittadinanza.

La prestazione non è cumulabile con le seguenti indennità:

  • indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità;
  • indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
  • indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex Ipsema.

È invece cumulabile con le indennità Covid-19 (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo.

Inoltre, sono previsti a favore dei datori di lavoro una serie di incentivi per incoraggiare l’assunzione di alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari situazioni definite di volta in volta dalla normativa di riferimento.

Tra le categorie di soggetti che il datore può assumere e richiedere così l’ammissione agli incentivi, sono compresi i percettori di NASpI.

(Fonte: INPS)

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