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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 43 del 22.06.2021 ha riconosciuto un credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione dai datori di lavoro nell’anno 2021 tramite modello F24. In considerazione del fatto che il suddetto credito d’imposta avrà validità fino al 30.6.2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione, dal 1° luglio 2021, del codice tributo “6918”, denominato proprio “Credito d’imposta per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro” di cui all’articolo 120 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, che era stato istituito con risoluzione n. 2/2021.

Si rammenta che l’articolo 120, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per agevolare l’adozione di misure a contrasto della diffusione del covid-19 nei luoghi di lavoro, aveva riconosciuto a determinati soggetti un credito d’imposta relativo alle sospese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Nello specifico l’articolo 120 cit. stabiliva quanto segue: “

1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli  ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

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  1. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
  3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.

  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265”.

Di seguito il testo della risoluzione n. 43/2021.

Con Risoluzione n. 2E del 11 gennaio 2021 è stato istituito il codice tributo 6918, denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto. Al riguardo, tenuto conto che il comma 2 dell’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede, tra l’altro, che il credito d’imposta in parola “è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, con la presente risoluzione si dispone la soppressione del predetto codice tributo 6918 a decorrere dal 1° luglio 2021.

(Fonte: Agenzia delle Entrate)

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