Advertisement

L’INPS, con la Circolare n. 30 del 19.02.2021, ha fornito chiarimenti su esonero contributivo, quale strumento alternativo alle integrazioni salariali di cui alla legge di bilancio 2021, e contestuale divieto di licenziamenti sia per il periodo di fruizione del beneficio in questione ed anche fino al 31 marzo 2021. In particolare, il rispetto di tale condizione deve essere garantito poiché l’eventuale violazione comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva.

Di seguito la circolare n. 30 del 2021.

Premesse

Al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, anche legge di bilancio 2021), ha previsto, all’articolo 1, commi da 306 a 308, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

Advertisement

In particolare, il suddetto articolo 1, nel prevedere ai commi 299 e seguenti nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, al comma 306 stabilisce, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano tali trattamenti, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Al riguardo, si evidenzia che i nuovi trattamenti di integrazione salariale spettano, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 300, della citata legge di bilancio 2021, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure sopra richiamate (nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo) si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all’esonero contributivo disciplinato dalla stessa legge di bilancio 2021.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Si evidenzia che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, come previsto dal comma 308 del menzionato articolo 1 della legge n. 178/2020.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.

Ciò considerato, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Possono accedere all’esonero in trattazione i suddetti datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale di cui ai citati articoli da 19 a 22-quinquies.

Al riguardo, si evidenzia che le norme appositamente emanate con riferimento all’emergenza da COVID-19 hanno specificatamente previsto misure di sostegno alle imprese, distinte in ragione dei settori economici di attività. Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia la fruizione di trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

In sostanza, la previsione normativa individua nel datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Conseguentemente, come già evidenziato per l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.

Ciò premesso, in considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell’esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

Resta invece fermo che, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 30 del 19.02.2021 disponibile cliccando sul link.

Fonte: INPS)

Advertisement