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Cassa covid anche per i lavoratori assunti il 4 gennaio 2021

L’INPS, con la Circolare n. 28 del 17.02.2021, con una interpretazione estensiva della Legge di Bilancio 2021 (L.n. 178/2020) ha stabilito che anche i lavoratori assunti il 4 gennaio 2021 potranno fruire della cassa integrazione superando così i limiti imposti dalla Legge 178 che stabiliva l’impossibilità di collocare in cassa integrazione i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio.

Un limite che, se non superato, rischiava di lasciare molti lavoratori assunti nel 2021 senza ammortizzatori sociali per un lungo periodo, posto che, in alcuni casi, le tutele previste dalla Legge di Bilancio (L.n.178/2020 cit.) possono arrivare fino al 30 giugno 2021.

Di seguito il testo della circolare 28/2021.

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Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stata pubblica la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, anche legge di bilancio 2021).

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude varie misure a contenuto lavoristico tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso del 2021.

Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle più rilevanti disposizioni contenute nella legge n. 178/2020 relative alla materia in oggetto e, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le novità introdotte dalla citata legge relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché si forniscono istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successive modificazioni.

  1. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva

L’articolo 1, comma 278, della legge n. 178/2020 proroga – per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa – la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS, da ultimo prevista dall’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ne deriva che l’ammissione all’intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

La proroga prevista dalla legge di bilancio 2021 opera nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La norma prevede il monitoraggio della spesa. A tal fine, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Istituto.

Si ricorda che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto dell’Istituto ai lavoratori.

  1. Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

L’articolo 1, comma 280, della legge n. 178/2020 prevede, anche per l’anno 2021, il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che la misura è costituita da un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del D.lgs n. 148/2015.

  1. Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Con il comma 284 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 viene prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto – nel periodo 2018/2020 – dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72.

Si ricorda che l’intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 da ultimo citato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

  1. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Il successivo comma 285 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede la proroga – nel biennio 2021-2022 – della possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, secondo la disciplina di cui all’articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015.

Si ricorda, che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga opera nel limite di 130 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

  1. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

L’articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020 estende le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della medesima legge, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale.

In aggiunta, dunque, alle prestazioni integrative già previste dal regolamento del Fondo, la novella legislativa introduce una nuova prestazione destinata ad integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane.

Analogamente a tutte le altre prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, anche quella in argomento, in quanto accessoria, è subordinata alla sussistenza della prestazione principale di riferimento che integra e della quale segue le sorti e il regime normativo ordinario.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui all’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, sono subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della CIGD e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo.

Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note con successivo messaggio. Nel caso in cui, alla data di pubblicazione del predetto messaggio, il suddetto termine risultasse già scaduto, le istanze potranno essere presentate, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio medesimo.

  1. Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

Con i commi da 299 a 305 dell’articolo 1, la legge di bilancio 2021 interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla legge n. 178/2020 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, le 12 settimane – che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19” – devono essere collocate:

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

L’ultimo periodo del citato comma 300 stabilisce altresì che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 DL 137” e per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 – le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal decreto-legge n. 137/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di “gennaio 2021”).

Si osserva inoltre che, con l’impianto normativo declinato dalla legge di bilancio 2021, il legislatore conferma l’indirizzo già assunto con il decreto–legge 17 marzo 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per cui l’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) – da collocare nell’arco temporale sopra decritto – è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.

6.1. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19.

6.2. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA (cfr. il successivo paragrafo 11), previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

Al riguardo, è stato considerato che, in taluni ambiti – e, in particolar modo, nel settore agricolo – le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione – in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

6.3. Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, si precisa che per le domande inerenti alle 12 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’esempio di cui al precedente paragrafo 6) – da collocare all’interno dell’arco temporale descritto al precedente paragrafo 6 – tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID – 19 L. 178/20”.

Relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

6.4. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dalla legge n. 178/2020

L’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 non modifica il precedente assetto; conseguentemente, si richiama quanto già illustrato dall’Istituto nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell’istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020).

  1. Aspetti contributivi

Il comma 300 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 dispone che: “I datori lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. […]”.

Pertanto, in forza del rinvio operato dalla legge di bilancio ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge n. 18/2020, anche ai “nuovi” periodi di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in quanto espressamente esclusi dall’articolo 19, comma 4, del menzionato decreto-legge n. 18/2020.

Si precisa altresì che, tenuto conto che i periodi di integrazione salariale di cui alla legge n. 178/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del D.lgs n. 148/2015, i suddetti periodi non rilevano ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale – previsti dai citati articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo – eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa qualora ricorrano le condizioni precisate al successivo paragrafo 8.

Si osserva inoltre che, diversamente da quanto stabilito dai precedenti decreti-legge n. 104/2020 e n. 137/2020, l’impianto normativo contenuto nella legge di bilancio 2021 non prevede l’obbligo del versamento di alcun contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato delle aziende che richiedono le 12 settimane di trattamenti previsti dalla medesima legge.

Infine, si ricorda che, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria (cfr. la circolare n. 70/2007) si ricorda, da ultimo, che l’obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.

  1. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni

L’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID – 19 L 178/2020-sospensione Cigs”.

L’Istituto provvederà ad autorizzare le domande di cassa integrazione ordinaria di cui trattasi nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai relativi decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020.

  1. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si evidenzia che, in discontinuità con quanto previsto al paragrafo 3, quarto capoverso, della circolare n. 84/2020, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

Resta in ogni caso possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

9.1. Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data del 1° gennaio 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 12 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.

9.2. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall’Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia, ossia che le domande di accesso all’assegno ordinario con causali connesse all’emergenza da COVID–19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziate per le 12 settimane di trattamenti previsti fino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogato l’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

A parziale modifica di quanto previsto nella circolare n. 47/2020, con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015 (cfr. il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, e il decreto 27 dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali), in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica e della necessità di garantire ai lavoratori interessati la continuità nell’erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti COVID-19, in via provvisoria e su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le domande relative alle citate prestazioni dovranno continuare ad essere inoltrate ed autorizzate dall’organo preesistente.

Conseguentemente, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti dovranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS e dal Fondo di Bolzano-Alto Adige, con la causale “COVID -19 L. 178/20”; diversamente, i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 10.

Riguardo alla determinazione del requisito occupazionale (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione) che consente l’accesso all’assegno ordinario per causali connesse all’emergenza da COVID–19, si richiama quanto già precisato al precedente paragrafo 9 per i Fondi che prevedono tale requisito.

  1. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020), si precisa che la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola.

Ne consegue che la domanda di CIGD – da inviare esclusivamente all’Istituto ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 – dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).

Si sottolinea, altresì, che le domande di deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID – 19 L. 178/20”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa. Si ricorda che, come indicato nel messaggio citato, è possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi (ad esempio, CIGS) tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (lavoratori a domicilio, apprendisti, giornalisti, cfr. la circolare n. 86/2020).

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, FIS), non superino la durata massima di trattamenti (12 settimane) prevista dalla legge n. 178/2020.

  1. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Per il settore agricolo, la legge n. 178/2020 ha regolamentato il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con il comma 304 dell’articolo 1.

In particolare, la norma prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto- legge n. 18/2020, per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto- legge n. 18/2020.

Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, come già precisato, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito di massimo 90 giornate di trattamento ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020 (cfr. la circolare n. 84/2020, par. 7).

Ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento presso l’azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 4 gennaio 2021.

Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 6.2.

Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura Inps territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5, in merito alla modalità di pagamento della prestazione, nonché quelle relative all’incompatibilità con la prestazione di cassa integrazione in deroga eventualmente concessa secondo le regole di cui al paragrafo 7.6 della predetta circolare. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

L’ultimo periodo del citato comma 304 precisa, infine, che i periodi di integrazione salariale autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, nonché quelli autorizzati in forza delle previsioni contenute nella nuova disciplina dettata dalla legge di bilancio 2021, sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

  1. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L’articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (cfr. il citato messaggio n. 406/2021).

L’ultimo periodo del citato comma 301 e il penultimo periodo del citato comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020. Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista che, quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, rimane il 28 febbraio 2021.

Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Si rammenta, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

  1. Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L’articolo 1, comma 302, della legge n. 178/2020, conferma altresì che, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  1. Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella circolare n. 78/2020 – trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla legge n. 178/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già illustrati al precedente paragrafo 13, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Infine, si ribadisce che per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto stabilito dall’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti in deroga autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 28 del 2020 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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