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L’INPS, con la Circolare n. 133 del 24.11.2020, ha fornito le prime indicazioni circa le assunzioni agevolate di cui al D.L. Agosto (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104) che consentono ai datori di lavoro di avere l’esonero totale dei contributi per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritti tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

Di seguito il testo della circolare n. 133/2020.

  1. Premessa

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ordinario n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Allegato n. 1), ha previsto, all’articolo 6, comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto in parola, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

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L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, l’esonero contributivo di cui al citato articolo 6 viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

  1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Sebbene la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai “datori”, in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.

Ciò premesso, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr., da ultimo:  circolare n. 40 del 2018, n. 104/2019 e Circolare n. 57 del 28 aprile 2020), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

  1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  2. le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  4. le Università;
  5. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
  1. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  2. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  3. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle Amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cass., SS.UU., n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell’11 marzo 2004, nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).

  1. Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dal comma 3, del medesimo articolo 6), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, come previsto dall’articolo 6, comma 1, dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

La misura è, per giunta, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Attesa la ratio del decreto-legge n. 104/2020, consistente nella volontà, nel quadro delle misure di sostegno e di rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all’articolo 6 l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, cfr. l’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, cfr. l’art. 13, comma 3, del D.lgs n. 81/2015).

Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità del datore di lavoro in base alle esigenze produttive (“un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”, cfr. l’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015).

Ciò premesso, con specifico riferimento all’ambito temporale di operatività, si rileva che l’esonero di cui ai citati articoli 6 e 7 può trovare legittima applicazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell’arco temporale ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’articolo 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente articolo 6, chiarisce che, in tali ipotesi, troverà applicazione l’esonero contributivo di cui al predetto articolo 6, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Con riferimento ai requisiti dei lavoratori, si fa da ultimo presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge in esame, dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

  1. Assetto e misura dell’esonero e risorse stanziate

L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, si precisa ulteriormente che lo stesso ha una durata pari a sei mesi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato e, per le assunzioni a tempo determinato, ha una durata pari al decorso del rapporto e comunque sino ad un massimo di tre mesi. Si ribadisce che, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto- legge n. 104/2020, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Infine, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Più in particolare, l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è, invece, riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021.

  1. Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 104/2020 è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

  1. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’Interpello n. 7 del 2016  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;
  2. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).

Ancora, si ribadisce quanto già previsto dal citato articolo 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda, d’altra parte, quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione.

La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all’assunzione nel presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”.

Infine, si conferma che, per l’esonero in trattazione, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 150/2015, a mente del quale “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.

Nello specifico, si rileva, al riguardo, che nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Infine, con riferimento alle condizioni legittimanti la fruizione dell’esonero in trattazione, si ricorda che, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato in trattazione, il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro.

  1. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020 è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo.

Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.

In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il predetto esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Diversamente, il beneficio contributivo previsto all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 2 dell’articolo 7, infatti, specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“, adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Pertanto, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 7 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

– siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 7 è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework citato, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

Considerato il Temporary Framework – consolidatosi a seguito delle modifiche apportate dalle Comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020 – si richiamano peraltro le circolari n. 105 del 18 settembre 2020 e n. 122 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state fornite indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle agevolazioni contributive “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” e “Decontribuzione Sud”. A tale riguardo, si precisa che le misure di aiuto di Stato introdotte dal legislatore a sostegno dell’economia, nell’attuale emergenza del COVID-19, devono ritenersi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tutte le volte in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 22 e seguenti del paragrafo 3.1., rubricato “Aiuti di importo limitato”, della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 nel testo consolidato a seguito delle comunicazioni sopra richiamate.

In particolare, come sarà ulteriormente illustrato in una circolare di prossima emanazione, anche le misure previste dalle circolari n. 105 e n. 122 del 2020 sono riconosciute a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

  1. Coordinamento con altri incentivi

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

  1. Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

Con esclusivo riferimento alle istanze di agevolazione di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, l’Istituto verificherà altresì la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Deggendorf” di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’articolo 53 del decreto–legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della circolare n. 133 del 24 novembre 2020, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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