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È stata pubblicata sulla G.U. n. 270/2020, l’ Ordinanza 22 ottobre 2020 con la quale è stata disposta l’anticipazione del pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS sempre al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito il testo integrale dell’articolo 1 dell’Ordinanza 22 ottobre 2020.

  1. Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:
  • di competenza del mese di novembre 2020 è anticipato dal 27 ottobre 2020 al 2 novembre 2020;
  • di competenza del mese di dicembre 2020 è anticipato dal 25 novembre 2020 al 1° dicembre 2020.

2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

3. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

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4. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilità esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonché le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

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