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Tra le varie misure contenute nel Decreto Agosto (DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104) e nella Legge di conversione (Legge 13 ottobre 2020, n. 126), entrato in vigore lo scorso 14 ottobre è contenuta una norma che consente il rinnovo dei contratti a termine, fino al 31.12.2020, per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali, fermo restando il limite massimo di 24 mesi, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2015 che regolava la materia prima dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Ciò significa che le parti del rapporto (datore e prestatore di lavoro) fino al 31 dicembre 2020 potranno rinnovare o prorogare per una sola volta e per un massimo di 12 mesi i contratti a tempo determinato anche in mancanza delle condizioni stabilite dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. Da ciò consegue che la durata del rapporto di lavoro potrà proseguire anche nel corso dell’anno 2021 fermo restando il limite massimo complessivo di 24 mesi.

Successivamente, l’Ispettorato del Lavoro, con Nota n. 713 del 16 settembre 2020 ha fornito indicazioni proprio sull’argomento del rinnovo dei contratti a termine, di cui all’art. 8 della L.n. 127/2020 (legge di conversione del Decreto Agosto) evidenziando quanto segue.

Nello specifico, come si è detto, la norma in questione consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015.

Sul punto, in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, si ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

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La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Occorre altresì chiarire che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

L’art. 8 abroga poi il comma 1 bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19 (cfr. nota INL n. 468 del 21 luglio u.s.). Al riguardo, si ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

Infine, va chiarito che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva resta subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. INL nota prot. n. 8120/2019)

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