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L’INPS, con la Circolare-numero-115-del-30-09-2020, ha fornito nuove indicazioni circa la disciplina degli ammortizzatori sociali Covid-19.

In sintesi nella circolare 115/2020 è precisato che:

Le aziende che nel 2020 hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per una durata massima di 9 settimane, incrementata di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo;

In ogni caso la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può superare le 18 settimane complessive.

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La nuova previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE PRIME 9 SETTIMANE PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE N. 104/2020

I datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “Covid-19 nazionale” già in essere relativamente alle richieste inerenti le prime 9 settimane o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati.

Con riferimento, invece, alle domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”.

Il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica,

ULTERIORE PERIODO DI 9 SETTIMANE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, ASO E CIGD) PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 104/2020

L’articolo 1 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per le ulteriori 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno utilizzare una causale specifica, con una dichiarazione di responsabilità (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00), in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. Nello specifico la nuova causale è “Covid-19 con fatturato”.

Con successivo apposito messaggio l’INPS specificherà le modalità di presentazione delle domande per il secondo periodo, della durata massima di 9 settimane da concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

ASPETTI CONTRIBUTIVI

I datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali per le prime 9 settimane non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Al contrario, i datori di lavoro che accedono alle ulteriori 9 settimane di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e nello specifico:

a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.

AZIENDE IN CIGS

Anche le aziende che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS ma che lo devono sospendere a causa dell’interruzione dell’attività produttiva possono accedere al trattamento di CIG ordinaria, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane, volessero beneficiare anche delle ulteriori 9 settimane, devono effettuare una comunicazione al ministero del Lavoro.

ASSEGNO ORDINARIO

Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà.

Anche in questo caso la durata complessiva del trattamento non potrà essere superiore a 18 settimane (9 + 9).

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

La domanda di CIGD, da inoltrare esclusivamente all’INPS, va preceduta dalla definizione di un accordo sindacale e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica.

Sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

CASSA INTEGRAZIONE SPECIALE PER GLI OPERAI E IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE (CISOA)

Per il settore agricolo il decreto-legge n. 104/2020 ha previsto la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo della durata di massima di 50 giorni ricompresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”

TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, CIGD, ASO E CISOA)

Il comma 10 dell’articolo 1del D.L. n. 104/2020 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020.

Conseguentemente, anche le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio 2020 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per informazioni più dettagliate consultare la Circolare-numero-115-del-30-09-2020 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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