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L’INPS, con la Circolare n. 104 del 18.09.2020, ha fornito istruzioni amministrative circa la indennità aggiuntiva COVID-19 in favore dei lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa o sono residenti nei comuni della c.d. zona rossa, come individuata dal D.P.C.M. 1 marzo 2020.

L’indennità aggiuntiva COVID-19, come si rammenterà, è stata prevista dal Decreto Cura Italia (art. 44-bis del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Ecco quanto si legge nella circolare n. 104/2020.

  1. Indennità mensile aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020

L’articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva, rispetto alle eventuali indennità fruite ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legge, dell’articolo 84, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lett. c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto interministeriale 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative.

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I beneficiari della richiamata indennità aggiuntiva sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, l’indennità aggiuntiva è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tale indennità aggiuntiva spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali.

Sono destinatari dell’indennità altresì i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

La disposizione di cui al citato comma 1 dell’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020 prevede, dunque, che le richiamate categorie di lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità aggiuntiva, devono svolgere la relativa attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, come di seguito elencati, o devono essere ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

Ai lavoratori come sopra individuati è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

Detta indennità aggiuntiva è erogata dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Di seguito i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 1° marzo 2020:

Regione Lombardia:

  1. a) Bertonico;
  2. b) Casalpusterlengo;
  3. c) Castelgerundo;
  4. d) Castiglione D’Adda;
  5. e) Codogno;
  6. f) Fombio;
  7. g) Maleo;
  8. h) San Fiorano;
  9. i) Somaglia;
  10. l) Terranova dei Passerini.

Regione Veneto:

  1. a) Vo’.
  2. Presentazione della domanda di indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis del decreto legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.

3. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 prevede che l’indennità di cui al richiamato comma 1 del medesimo articolo 44-bis è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

  1. Regime delle compatibilità e delle incompatibilità/incumulabilità tra l’indennità di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020 e le altre prestazioni previdenziali

In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui agli articoli 27 e 28 del decreto-legge n. 18/2020, di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020 e di cui al decreto interministeriale n. 10/2020, all’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis in commento si applica la medesima disciplina prevista per le richiamate indennità COVID-19.

In particolare, la suddetta indennità aggiuntiva è cumulabile e compatibile con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché con il Reddito di Cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L’indennità aggiuntiva in argomento è altresì compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Infine, in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, l’indennità aggiuntiva è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Si precisa che l’indennità in esame è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. Ape sociale).

  1. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità aggiuntiva COVID-19, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020, non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia – avverso i suddetti provvedimenti – proporre azione giudiziaria.

  1. Istruzioni contabili e fiscali

Gli oneri per le indennità previste dall’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAU30258 – per le indennità corrisposte ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’AGO nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 che svolgono la loro attività nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 – art. 44 bis del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto in uso GAU10250, che verrà opportunamente ridenominato.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Struttura territoriale interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio già esistente “3218”, che verrà aggiornato nella denominazione.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il seguente conto:

GAU24258 – per il recupero e il rentroito delle indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’AGO nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 che svolgono la loro attività nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 – art. 44 bis del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “1170” opportunamente ridenominato.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. L’indennità prevista non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), come espressamente previsto dall’articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

(Fonte: INPS)

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