Advertisement

Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto Interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020, ha reso note le nuove disposizioni per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga in favore dei datori di lavoro privati.

In sintesi le nuove disposizioni sono le seguenti:

Articolo 1 – Istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga

Le istanze per l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18), riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto, sono presentate dai datori di lavoro secondo le seguenti modalità:

a) i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta (ex art. 22 cit.) e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a 9 settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette 9 settimane alla Regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b);

Advertisement

b) i datori di lavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più Regioni o Province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’art. 22 cit. e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane e al Ministero del lavoro;

c) i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati, dalla Regione competente per territorio, ovvero, nei casi di cui alla lettera b), dal Ministero del Lavoro, trattamenti di cui all’art. 22 cit. per un periodo complessivo di 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di 14 settimane alla sede dell’INPS territorialmente competente.

Tali istanze andranno presentate dai datori di lavoro entro i termini e con le modalità indicate dal decreto interministeriale.

Le eventuali istanze ai fini dell’erogazione della cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo di durata massima di 4 settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo massimo di 14 settimane sono presentate esclusivamente all’INPS.

Articolo 2 – Concessione ed erogazione dei trattamenti

In tale articolo sono indicate le tempistiche per la concessione e l’erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione presso cui è stata depositata l’istanza. Per le istanze presentante presso l’INPS, per le settimane successive alle prime 9, è prevista un’anticipazione di pagamento del trattamento di cassa integrazione salariale pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Articolo 3 – Limiti di spesa e disposizioni finanziarie

In questo ultimo articolo sono infine indicate le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.

Per conoscere le nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga consultare il testo del Decreto Interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

Advertisement