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L’INPS, con il Messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, ha fornito ulteriori informazioni circa la proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva DURC quale misura adottata a seguito dell’emergenza per covid-19.

Vediamo nel dettaglio il testo del messaggio 1703/2020.

Con il Messaggio n. 1546 del 08 aprile 2020, l’Istituto ha comunicato il rilascio dell’implementazione procedurale della funzione sull’applicativo Durc on Line, preannunciata con il Messaggio n.1374 del 25 marzo 2020, resa necessaria per dare attuazione alla previsione dell’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per effetto della quale i Durc On Line con scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Attraverso la funzione sono resi disponibili sia i Durc On Line in corso di validità, definiti secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (con validità di 120 giorni dalla data della richiesta), sia quelli con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata ope legis al 15 giugno 2020.

Nell’ambito degli accordi di servizio in atto, la gestione delle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. In questi casi l’eventuale nuovo invio sarà annullato in automatico dal sistema. L’acquisizione del Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di oppure direttamente dal portale Inps attraverso la procedura Durc On line, accedendo alla funzione previa autenticazione con il PIN già in dotazione.

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Come già precisato con il Messaggio n.1374 del 25 marzo 2020, i Durc On Line che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Le indicazioni sopra riportate sono riconducibili alla temporanea operatività della previsione adottata nell’ambito delle misure emergenziali da COVID-19. Per ogni altro aspetto si rinvia ai contenuti dei citati Messaggio n. 1546 del 08 aprile 2020 e Messaggio n.1374 del 25 marzo 2020.

(Fonte: INPS)

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