Le unioni civili tra persone dello stesso sesso pongono questioni giuridiche di grande rilievo pratico, tra cui quella relativa al cognome comune scelto dalle parti al momento della costituzione dell’unione. Una delle domande più frequenti riguarda proprio se tale scelta modifichi o meno la scheda anagrafica individuale. La risposta, chiarita in via definitiva dalla Corte Costituzionale, è negativa: la scelta del cognome comune nelle unioni civili non modifica la scheda anagrafica, ma produce effetti esclusivamente negli atti dello stato civile. Comprendere le ragioni di questa distinzione è essenziale per i professionisti del diritto, per i funzionari anagrafici e per le coppie interessate.
Il quadro normativo: Legge Cirinnà e decreto attuativo
La disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso è stata introdotta dalla Legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà), il cui comma 10 prevede la facoltà per le parti dell’unione di scegliere un cognome comune da utilizzare durante la vita dell’unione stessa. Tale cognome può essere quello di una delle parti o la combinazione dei cognomi di entrambe.
Il successivo D.Lgs. n. 5 del 2017, decreto attuativo della Legge Cirinnà, ha precisato le modalità operative di questa scelta, stabilendo all’art. 3 che il cognome comune costituisce un cognome d’uso, privo di valenza anagrafica. In altri termini, la scheda anagrafica individuale di ciascuna parte rimane invariata, continuando a riportare il cognome precedente alla costituzione dell’unione civile. La scelta effettuata viene invece iscritta negli atti dello stato civile, ai sensi dell’art. 63, primo comma, lettera g-sexies, del DPR n. 396/2000.
Prima dell’adozione del D.Lgs. n. 5/2017, il DPCM n. 44 del 2016 aveva temporaneamente consentito l’annotazione del cognome comune anche nei documenti anagrafici. Questa finestra transitoria ha generato situazioni nelle quali alcune coppie avevano già ottenuto l’annotazione anagrafica, successivamente cancellata con effetto retroattivo dall’entrata in vigore del decreto attuativo, dando origine al contenzioso che ha portato la questione davanti alla Corte Costituzionale.
La pronuncia della Corte Costituzionale: la scelta del cognome comune non modifica la scheda anagrafica
La Corte Costituzionale, con comunicato del 9 ottobre, ha valutato — per la prima volta — la legittimità della disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso per quanto attiene al cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile (Legge Cirinnà).
La Corte ha ritenuto che la funzione del “cognome comune”, come cognome d’uso senza valenza anagrafica, non determini alcuna violazione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale. Pertanto deve ritenersi legittima la disposizione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 5/2017, là dove prevede che la scelta del cognome comune non modifica la scheda anagrafica individuale, nella quale rimane il cognome precedente alla costituzione dell’unione. Resta fermo che la scelta effettuata viene invece iscritta negli atti dello stato civile, ai sensi dell’articolo 63, primo comma, lettera g-sexies, del DPR n. 396/2000.
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La Corte Costituzionale ha ritenuto, inoltre, che ciò realizzi il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge delega n. 76 del 2016, attraverso l’adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile alle previsioni della legge sulle unioni civili, e in particolare a quella del suo comma 10.
La retroattività del decreto attuativo e le modifiche anagrafiche pregresse
La Corte Costituzionale ha poi concluso il proprio ragionamento affermando che da ciò consegue la legittimità delle modifiche anagrafiche intervenute prima dell’adozione del D.Lgs. n. 5 del 2017. La dichiarata transitorietà del DPCM n. 44 del 2016 e la brevità del suo orizzonte temporale portano ad escludere che le novità introdotte da tale fonte di rango secondario abbiano determinato l’emersione e il consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona.
Questo passaggio è particolarmente rilevante sul piano pratico: le coppie che avevano ottenuto l’annotazione anagrafica del cognome comune durante la vigenza del DPCM n. 44/2016 e che si sono viste cancellare tale annotazione non possono invocare la lesione di un diritto acquisito, poiché la fonte normativa che aveva consentito quella annotazione era di rango secondario e di natura transitoria, inidonea a radicare una posizione giuridica soggettiva stabile.
Il caso concreto: il Tribunale di Ravenna e l’Avvocatura LGBTI
Tale questione è giunta all’esame della Corte Costituzionale dal Tribunale di Ravenna, chiamato a decidere una vicenda introdotta dall’Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford riguardante una coppia di uomini che nel 2016 aveva costituito un’unione civile e scelto un cognome comune, che era stato dapprima annotato su documenti e atti di nascita e successivamente — dopo il decreto attuativo — era stato cancellato.
Si rammenta che la Legge Cirinnà, al riguardo, prevedeva all’origine la possibilità di annotazione all’anagrafe, possibilità che poi il decreto attuativo ha cancellato con effetto retroattivo. Ad avviso del Tribunale di Ravenna, dunque, tale cancellazione (e quindi la modifica della situazione anagrafica) poteva rappresentare una violazione dei diritti al nome, all’identità e dignità personale, alla vita privata e familiare tutelati dalla Carta e dalle garanzie della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte Costituzionale ha escluso tale violazione, confermando la piena legittimità del sistema delineato dal decreto attuativo.
Cognome comune nelle unioni civili: differenze rispetto al matrimonio
Per comprendere appieno la portata della pronuncia, è utile tracciare un confronto con la disciplina del cognome nel matrimonio. Nel matrimonio, la moglie aggiunge tradizionalmente il cognome del marito al proprio, con effetti che si riflettono anche sui documenti anagrafici. Nelle unioni civili, invece, il legislatore ha optato per una soluzione più limitata: il cognome comune è un cognome d’uso, spendibile nella vita quotidiana e iscritto negli atti dello stato civile, ma non incide sulla scheda anagrafica individuale.
Questa differenza di trattamento non è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte Costituzionale, che ha valorizzato la coerenza interna del sistema normativo e la scelta discrezionale del legislatore delegato nell’attuare i principi della Legge Cirinnà. La distinzione tra cognome d’uso e cognome anagrafico rappresenta, in questa prospettiva, una soluzione tecnica che bilancia l’esigenza di riconoscimento identitario della coppia con la stabilità del sistema anagrafico.
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Implicazioni pratiche per le coppie e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte Costituzionale chiarisce definitivamente alcuni punti fondamentali che i professionisti del diritto devono tenere presenti:
- La scheda anagrafica individuale di ciascuna parte dell’unione civile rimane invariata e continua a riportare il cognome originario, indipendentemente dalla scelta del cognome comune.
- Il cognome comune viene iscritto negli atti dello stato civile e può essere utilizzato come cognome d’uso nella vita quotidiana, ma non compare nei documenti anagrafici ufficiali.
- Le annotazioni anagrafiche eventualmente effettuate durante la vigenza del DPCM n. 44/2016 sono state legittimamente cancellate e non fondano alcun diritto acquisito.
- Non sussiste violazione dei diritti al nome, all’identità, alla dignità personale, né delle garanzie convenzionali europee, per effetto di questa disciplina.
FAQ: Domande frequenti sul cognome comune nelle unioni civili
La scelta del cognome comune nelle unioni civili modifica la carta d’identità?
No. Poiché la scheda anagrafica individuale non viene modificata dalla scelta del cognome comune, anche i documenti di identità (carta d’identità, passaporto) continuano a riportare il cognome originario della persona. Il cognome comune è un cognome d’uso, non anagrafico.
Dove viene registrata la scelta del cognome comune?
La scelta del cognome comune viene iscritta negli atti dello stato civile, ai sensi dell’art. 63, primo comma, lettera g-sexies, del DPR n. 396/2000. Non produce invece effetti sulla scheda anagrafica individuale.
Chi aveva ottenuto l’annotazione anagrafica del cognome comune prima del D.Lgs. n. 5/2017 può rivendicare un diritto acquisito?
No. La Corte Costituzionale ha chiarito che la transitorietà e il rango secondario del DPCM n. 44/2016, che aveva temporaneamente consentito tale annotazione, escludono il consolidamento di un diritto acquisito. Le cancellazioni successive sono state ritenute legittime.
La disciplina del cognome nelle unioni civili è discriminatoria rispetto al matrimonio?
La Corte Costituzionale non ha ritenuto la disciplina discriminatoria, valorizzando la coerenza del sistema normativo e la discrezionalità del legislatore delegato nell’attuare i principi della Legge Cirinnà. Il cognome comune nelle unioni civili risponde a una logica diversa rispetto all’istituto matrimoniale, senza per questo ledere diritti fondamentali.
Il cognome comune può essere usato nella vita quotidiana?
Sì. Pur non avendo valenza anagrafica, il cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile può essere utilizzato come cognome d’uso nella vita quotidiana, ad esempio nelle comunicazioni informali o in contesti in cui non sia richiesta la produzione di documenti ufficiali.
(Fonte: Corte Costituzionale)
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