
Il quadro normativo italiano in materia di tutele genitoriali sta attraversando una fase di profonda trasformazione, alimentata da interventi giurisdizionali distinti ma convergenti nella direzione di una maggiore inclusività. Comprendere come il congedo parentale per le coppie same-sex si stia evolvendo attraverso pronunce della Corte Costituzionale, orientamenti della Corte di Cassazione e aggiornamenti dell’INPS è oggi essenziale tanto per i lavoratori quanto per i professionisti delle risorse umane e i consulenti del lavoro. Le sentenze più rilevanti del biennio 2025-2026 non costituiscono un blocco unitario, ma affrontano questioni giuridiche distinte — diritti dei genitori non biologici, calcolo delle indennità, pensione di reversibilità — che, lette insieme, delineano un percorso evolutivo significativo.
La sentenza n. 115 del 2025: la svolta costituzionale per le madri non biologiche
Il punto di partenza imprescindibile di qualsiasi analisi sul congedo parentale delle coppie same-sex in Italia è la sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale. Con questa pronuncia, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui escludeva la madre non biologica — la cosiddetta madre intenzionale — dal diritto al congedo parentale alla nascita del figlio.
Il ragionamento della Corte si fonda su una lettura sistematica degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il principio di uguaglianza, la protezione della famiglia e i diritti delle lavoratrici madri. La Consulta ha ritenuto che escludere la madre intenzionale dal congedo equivalga a discriminare il bambino in ragione della struttura familiare in cui è nato, violando al contempo il diritto al lavoro della genitrice non partoriente.
Sul piano pratico, la decisione ha conseguenze immediate. La madre non biologica in una coppia omogenitoriale femminile acquisisce il diritto a fruire di un periodo di astensione dal lavoro equiparabile, nei suoi elementi essenziali, a quello riconosciuto al padre biologico ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto Legislativo 151/2001, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Questo articolo prevede, per il padre lavoratore dipendente, dieci giorni di congedo obbligatorio retribuito al 100% in occasione della nascita del figlio. La sentenza n. 115/2025 ha aperto la strada all’applicazione di una tutela analoga alla co-genitrice, superando l’ostacolo interpretativo che legava il congedo alla sola dimensione biologica della genitorialità.
È importante sottolineare che la Corte non ha semplicemente “esteso” meccanicamente una norma esistente: ha piuttosto dichiarato incostituzionale l’esclusione, lasciando al legislatore — e in via interpretativa ai giudici ordinari e all’INPS — il compito di definire le modalità operative di questa tutela. Questo approccio è tipico della giurisprudenza costituzionale italiana in materia di diritti sociali: la Consulta individua la violazione e traccia il perimetro, mentre la disciplina di dettaglio si costruisce progressivamente.
Il Decreto Legislativo 151/2001 e la sua applicazione alle famiglie omogenitoriali
Il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) costituisce l’architrave normativa su cui si innestano tutte le evoluzioni giurisprudenziali in esame. Gli articoli 16-20 disciplinano il congedo di maternità obbligatorio, definendone durata, decorrenza e misura dell’indennità; gli articoli successivi regolano il congedo parentale facoltativo e il congedo di paternità.
Il testo originario del decreto era stato concepito in un’epoca in cui la famiglia con figli era presupposta come struttura eterosessuale biologica. Le successive modifiche legislative e, soprattutto, gli interventi della Corte Costituzionale hanno progressivamente eroso questa impostazione, estendendo le tutele a situazioni familiari diverse. La sentenza n. 115/2025 rappresenta il passaggio più netto in questa direzione per quanto riguarda specificamente il congedo parentale nelle coppie same-sex.
Sul versante del congedo parentale facoltativo, il D.Lgs. 151/2001 riconosce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo che, a seguito degli aggiornamenti normativi più recenti, si estende fino al quattordicesimo anno di vita del bambino. L’INPS ha confermato questa estensione per i lavoratori dipendenti, segnando un ampliamento significativo rispetto alla precedente soglia degli otto anni per la fruizione dell’indennità. Questo aggiornamento interessa anche le coppie omogenitoriali nella misura in cui, grazie alla sentenza n. 115/2025, entrambe le madri — o, per analogia interpretativa, entrambi i padri in una coppia maschile — possono rivendicare l’accesso al congedo parentale.
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La Cassazione n. 7455 del 2026: calcolo dell’indennità e tutela procedurale
Distinto per oggetto e portata dalla sentenza costituzionale è l’intervento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 7455 del 28 marzo 2026. È fondamentale non confondere i due provvedimenti: mentre la Consulta ha affrontato la questione dell’accesso al congedo per le madri non biologiche, la Cassazione si è occupata di una problematica tecnica relativa al calcolo dell’indennità di maternità.
Il tema specifico dell’ordinanza riguarda la corretta determinazione del periodo di riferimento per il computo dell’indennità, con particolare attenzione alla data di presentazione della domanda e alla sua incidenza sulla misura del trattamento economico. Si tratta di una questione procedurale di notevole rilevanza pratica: un errore nel calcolo del dies a quo può comportare una riduzione significativa dell’indennità percepita dalla lavoratrice, con conseguenti contenzioso e richieste di conguaglio nei confronti dell’INPS.
L’ordinanza n. 7455/2026 non estende diritti alle coppie omogenitoriali né introduce nuove categorie di beneficiari: il suo contributo è di natura metodologica e garantisce che il calcolo dell’indennità avvenga secondo criteri uniformi e non penalizzanti per le lavoratrici. Ciò detto, le indicazioni della Cassazione in materia di calcolo sono destinate ad applicarsi — per coerenza sistematica — anche alle situazioni in cui il diritto al congedo sia stato riconosciuto in via giurisprudenziale, come nel caso delle madri non biologiche nelle coppie same-sex. In questo senso indiretto, l’ordinanza interagisce con il più ampio panorama evolutivo dei diritti genitoriali.
La sentenza n. 91 del 2026 e il principio di non discriminazione nelle prestazioni previdenziali
Un ulteriore tassello del mosaico giurisprudenziale è costituito dalla sentenza n. 91 della Corte Costituzionale, depositata il 28 maggio 2026, che ha dichiarato incostituzionale l’esclusione delle coppie dello stesso sesso sposate dalla pensione di reversibilità. Anche in questo caso, è necessario essere precisi: questa pronuncia non riguarda direttamente il congedo parentale, ma afferisce al più ampio sistema di tutele previdenziali connesse alla famiglia.
Il suo rilievo per il tema del congedo parentale delle coppie same-sex è di ordine sistematico e interpretativo. La Consulta ha ribadito con forza il principio secondo cui le coppie omosessuali unite in matrimonio o in unione civile ai sensi della Legge 76/2016 non possono essere discriminate nell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali che derivano dal rapporto di lavoro e dalla condizione familiare. Questo principio, enunciato in materia pensionistica, rafforza per analogia le argomentazioni a favore della piena equiparazione anche in ambito di congedi e indennità parentali.
La Legge 76/2016, che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, aveva già previsto all’articolo 1, comma 20, un’estensione alle parti dell’unione civile delle disposizioni in materia di congedo parentale. Tuttavia, l’applicazione concreta di questa previsione ha incontrato resistenze interpretative e lacune operative che solo l’intervento giurisprudenziale sta progressivamente colmando. Le sentenze del 2025 e del 2026 si inseriscono in questo percorso di consolidamento.
Implicazioni operative per datori di lavoro e consulenti
Sul piano pratico, le pronunce descritte generano obblighi e cautele specifiche per le aziende e i professionisti che le assistono. Il primo aspetto riguarda il riconoscimento del diritto al congedo: a seguito della sentenza n. 115/2025, il datore di lavoro non può più opporre un rifiuto alla madre non biologica che richieda il congedo parentale, pena l’esposizione a un contenzioso per condotta antisindacale o discriminatoria.
Il secondo aspetto concerne le comunicazioni verso l’INPS. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere correttamente i dati relativi al congedo fruito, indicando la tipologia di genitore e il periodo di assenza. In assenza di istruzioni operative aggiornate specifiche per le coppie omogenitoriali, la prassi consigliata dai consulenti del lavoro è quella di applicare per analogia la disciplina vigente per il congedo di paternità, documentando la situazione familiare con gli atti di stato civile disponibili — riconoscimento, adozione, o provvedimento giudiziario di accertamento della genitorialità.
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Il terzo profilo riguarda la conservazione del posto di lavoro. Durante il congedo di maternità obbligatorio e il congedo parentale, il lavoratore — indipendentemente dal genere e dall’orientamento sessuale — gode di una protezione rafforzata contro il licenziamento. Questa tutela, sancita dagli articoli 54 e seguenti del D.Lgs. 151/2001, si applica anche alla madre non biologica nella misura in cui le sia riconosciuto il diritto al congedo: il licenziamento intimato durante tale periodo è nullo, con diritto alla reintegra e al risarcimento del danno.
Un quarto elemento di attenzione riguarda i contratti collettivi nazionali di lavoro. Molti CCNL rinviano alla normativa legale in materia di congedi, il che significa che l’estensione giurisprudenziale dei diritti si riflette automaticamente anche sul trattamento contrattuale. Alcuni contratti collettivi, tuttavia, prevedono trattamenti migliorativi rispetto alla legge — periodi di congedo più lunghi, integrazioni dell’indennità — e la questione se tali miglioramenti si estendano alle coppie omogenitoriali deve essere valutata caso per caso, in base alla formulazione specifica della clausola contrattuale e al principio di non discriminazione.
Il ruolo dell’INPS e le prospettive applicative
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale svolge un ruolo cruciale nella traduzione delle pronunce giurisprudenziali in prassi amministrative concrete. Dopo la sentenza n. 115/2025, l’INPS è chiamato a definire le modalità di presentazione delle domande di congedo da parte delle madri non biologiche, i criteri di calcolo dell’indennità e le procedure di verifica della situazione familiare.
Sul versante del congedo parentale, l’Istituto ha già confermato l’estensione del periodo indennizzabile fino al quattordicesimo anno del bambino per i lavoratori dipendenti, in attuazione delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni. Per le coppie omogenitoriali, l’applicazione di questa estensione dipende dal riconoscimento formale della genitorialità di entrambi i partner, che può avvenire attraverso diverse vie: riconoscimento volontario, adozione del figlio del partner, o provvedimento giudiziario. Consultare la sezione dedicata dell’INPS sul congedo parentale esteso fino ai 14 anni consente di verificare i requisiti aggiornati e le modalità di domanda.
La frammentazione delle vie di accesso alla genitorialità per le coppie omosessuali — che in Italia non dispongono ancora di una disciplina organica della stepchild adoption né del riconoscimento della genitorialità intenzionale — si riflette inevitabilmente sulla complessità delle procedure previdenziali. I consulenti del lavoro segnalano che la documentazione richiesta varia significativamente a seconda della situazione concreta, rendendo necessaria un’analisi caso per caso prima della presentazione della domanda.
Verso un sistema di tutele più coerente: limiti e prospettive
L’evoluzione giurisprudenziale descritta è indubbiamente significativa, ma presenta limiti strutturali che è onesto riconoscere. Il sistema italiano di tutele per il congedo parentale delle coppie same-sex si sta costruendo per via giudiziaria, in assenza di un intervento legislativo organico che riordini la materia. Questo approccio produce tutele reali ed esigibili, ma genera anche incertezza applicativa, disomogeneità territoriale nella prassi degli uffici INPS e delle direzioni del lavoro, e un onere sproporzionato sulle coppie che devono affrontare procedimenti giudiziari per vedersi riconoscere diritti che in altri ordinamenti europei sono garantiti direttamente dalla legge.
La sentenza n. 115/2025 e la n. 91/2026 della Corte Costituzionale rappresentano tappe importanti, ma non risolutive. Il legislatore è chiamato a intervenire per tradurre i principi costituzionali in norme chiare, eliminando le zone grigie che oggi espongono tanto le famiglie omogenitoriali quanto i datori di lavoro a incertezze operative. In questo contesto, il ruolo dei professionisti — avvocati, consulenti del lavoro, responsabili delle risorse umane — è quello di monitorare l’evoluzione giurisprudenziale e amministrativa, applicare per analogia i principi consolidati e assistere le famiglie nella navigazione di un sistema ancora in costruzione.
Il percorso verso la piena equiparazione dei diritti genitoriali in Italia è avanzato in modo significativo nel biennio 2025-2026, grazie a pronunce che, pur affrontando questioni distinte, condividono un filo conduttore: la centralità del benessere del minore e il rifiuto di discriminazioni fondate sulla struttura familiare. Riconoscere la specificità di ciascuna pronuncia — senza fonderle artificialmente in un’unica narrazione — è il primo passo per applicarle correttamente e per costruire, su basi solide, le tutele che le famiglie omogenitoriali meritano.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.






