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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11165 del 2018, ha stabilito che in un concorso irregolare, cioè “dichiarato illegittimo per le modalità di svolgimento, ricade sul soggetto che lamenta il danno da perdita di chances, dimostrare in concreto qual è il danno patito. In caso contrario la richiesta è priva di specificità e quindi va respinta”. Infatti, ad avviso della Cassazione, “per la perdita di chance in caso di annullamento di concorso serve un’elevata probabilità, prossima alla certezza che la chance si sarebbe tradotta in beneficio” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 10.5.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa all’esame della Suprema Corte, di cui alla sentenza 11165/2018.

La sig.ra …, dipendente della Regione Liguria inquadrata nella VII qualifica funzionale, prese parte nel 1998 al concorso interno per la copertura di 41 posti di VIII qualifica funzionale. Alla selezione parteciparono 74 candidati, ma solo 41 risultarono vincitori. Il TAR, con sentenza poi divenuta definitiva, nell’anno 2007 annullò il concorso per profili di illegittimità afferenti ai parametri di valutazione predisposti dalla commissione di valutazione, in quanto basati sull’attribuzione di voti per i quali non erano stabiliti criteri, oltre che su di una “impressione complessiva ricavabile dall’interrogazione”, criterio che aveva carattere soggettivo e non era neppure completato da alcun riferimento agli aspetti cui fare riferimento, sicché era attribuito nel complesso all’arbitrio della commissione stessa la scelta dei candidati da promuovere o meno. In conseguenza di tale annullamento era poi accaduto che fosse stata emessa, nell’anno 2008, una legge regionale (Legge Regione Liguria 1 luglio 2008, n. 20) che aveva fatto salva la posizione economica dei vincitori del concorso di passaggio dalla VII all’VIII qualifica di dipendenti regionali (in sostituzione di altra legge regionale, sempre del 2008, che aveva fatto salva anche la posizione giuridica), ovverosia per un’ipotesi esattamente corrispondente alla fattispecie oggetto di causa; infine presso la Direzione del Lavoro di Savona erano stati conclusi accordi con i 41 ex vincitori, in esito al quale i medesimi avevano conservato la posizione economica e giuridica ed ogni altro vantaggio accessorio riconnesso alla qualifica già ottenuta.

La ricorrente aveva quindi adito il Tribunale di Genova per ottenere il riconoscimento dei danni conseguiti in ragione dell’annullamento della graduatoria e dei successivi comportamenti regionali, con domanda che era stata però respinta.

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La pronuncia del Tribunale è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Genova la quale, con sentenza n. 589/2013, ha condiviso gli assunti del Tribunale in ordine al fatto che, per un verso, anche l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale, così come ogni provvedimento amministrativo di rimozione degli effetti del concorso annullato, avrebbero avuto l’effetto di determinare la perdita dei vantaggi attribuiti ai vincitori, ma non quello di far attribuire i medesimi vantaggi alla ricorrente; mentre, per altro verso, mancava anche l’allegazione di elementi idonei a provare che il concorso avrebbe avuto, con elevata probabilità, esito positivo per la ricorrente, non ritenendosi idoneo, per un profilo attinente ancora all’an piuttosto che al quantum del danno, l’adozione richiesta di parametri puramente statistici, tra cui quello della proporzione tra i partecipanti al concorso e i posti disponibili.

La sig.ra … avverso la decisione della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione che veniva rigettato con il principio di diritto sopra esposto.

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