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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8560 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Non serve l’affissione del codice disciplinare perché il lavoratore rispetti i doveri fondamentali di etica e professionali” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 9.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 8560/2018.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2446/2015, aveva rigettato il ricorso proposto da … così confermando la sentenza del 25.2.2013 con la quale il Tribunale di Foggia aveva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Ente … ed aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato dalla Fondazione … condannando quest’ultima alla riassunzione della attuale ricorrente o, in mancanza, al pagamento, in suo favore, di una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, oltre accessori di legge.

La Corte territoriale aveva valutato in parte inammissibile il gravame per carenza di interesse o comunque per violazione dei principi di specificità dei motivi di appello, ed in altra parte aveva ritenuto infondato lo stesso. In particolare aveva ritenuto infondato il motivo di censura inerente la mancata affissione del codice disciplinare e la conseguente nullità del licenziamento, perché non esplicitate le ragioni della rilevanza della eccepita condotta datoriale con la causa del licenziamento. Precisava a riguardo che il principio di necessaria affissione del codice disciplinare non aveva rilievo nei casi in cui il licenziamento era intimato per violazioni di norme penali o in contrasto al cosiddetto “minimo etico” e che comunque, anche in caso di invocata violazione il licenziamento non sarebbe stato nullo ma illegittimo, come già dichiarato dal Tribunale.

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La Corte escludeva altresì la natura imprenditoriale della Fondazione valutando a tal riguardo la sufficienza probatoria dello Statuto della Fondazione e la carenza di altre differenti e contrastanti prove in merito e dichiarava inammissibile il motivo inerente la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento in quanto censura nuova estranea alla causa petendi introdotta con il giudizio di primo grado.

In merito all’affissione del Codice disciplinare, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: in ipotesi in cui le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel c.d. minimo etico o di rilevanza penale, ma nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, solo in questo caso le condotte devono essere previamente poste a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell’art. 7 st. lav.

Fuori da tale ambito, e dunque con riferimento a situazioni la cui gravità sia platealmente accettata, in quanto in contrasto al “minimo etico”, ovvero a quel nucleo di valori e comportamenti afferenti ad un comune sentire e ad un sistema di rispettosa convivenza civile, non è necessario far riferimento alle violazioni contenute nel codice disciplinare ed alla pubblicità delle stesse attraverso l’affissione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice che veniva rigettato dalla Suprema Corte, con condanna altresì delle spese di lite.

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