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Premio fedeltà nella cessazione rapporto di lavoro: 

La Corte Suprema in tema di premio fedeltà in caso di cessazione rapporto di lavoro ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla sussistenza, o meno, dell’obbligo del lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, di avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che trovano titolo nella fine del suddetto rapporto, con conseguente integrazione, o meno, di un’ipotesi di abuso sanzionabile con l’improponibilità delle domande successive (Ordinanza n. 1251 del 2016, Presidente L. Macioce; Relatore: D. Blasutto).

I fatti oggetto del giudizio riguardavano la seguente vicenda, come si legge nell’ordinanza n. 1251/2016.

Con ricorso al Giudice del Lavoro di Torino depositato il 26.3.2009, G.S.A. chiedeva la condanna della ex datrice di lavoro Fiat Auto s.p.a. al pagamento di una somma a titolo di ricalcolo dell’indennità premio fedeltà con inclusione dei compensi percepiti in modo continuativo.

Il Tribunale di Torino dichiarava l’improponibilità della domanda, in quanto il ricorrente aveva agito in precedenza chiedendo la rideterminazione del TFR per incidenza nella relativa base di calcolo delle voci retributive percepite in via continuativa. Secondo il Tribunale i crediti fatti valere nelle due cause, derivando dalla cessazione del medesimo rapporto di lavoro, avrebbero potuto e dovuto essere azionati congiuntamente, alla luce della sentenza n. 23726/2007 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il ricorrente aveva invece indebitamente frazionato il credito in una pluralità di domande.

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La Corte di appello, mutando il proprio precedente orientamento in materia, accoglieva l’appello proposto dal lavoratore, osservando che il principio della infrazionbilità della domanda, ribadito anche da Cass. n. 26961/2009, ecc. opera all’interno di un rapporto obbligatorio ritenuto unico in senso proprio, mentre dal rapporto di lavoro discende una pluralità di obbligazioni, ognuna con una propria specifica fonte, di natura legale oppure contrattuale, concernente istituti economici diversi. Il principio affermato dai richiamati precedenti di legittimità opera all’interno di ogni di questi rapporti obbligatori (come nel caso della sentenza n. 28719/2008 relativamente al TFR), ma non riguarda il complesso di essi, perché non può affermarsi che alla cessazione del rapporto di lavoro si viene a costituire in capo al lavoratore un “unico credito” costituito dalla sommatoria delle voci economiche, retributive e/o risarcitorie, ancora da esso derivanti. Il divieto di frazionamento dell’azione non può, dunque, trovare applicazione quando le azioni sono diverse, perché sono diversi i titoli (causa petendi), i regimi e i presupposti, giuridici e di fatto.

(Fonte: Corte di Cassazione)

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