Advertisement

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8372 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Il lavoratore che intende evitare il licenziamento per il superamento del periodo di comporto deve chiedere all’azienda di fruire delle ferie” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 5.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 8372/2018.

Il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte da … nei confronti della srl … volte a conseguire: a) l’accertamento della illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli in data 8.3.2005 con applicazione del compendio sanzionatorio di cui all’art. 18 l.n. 300/1970; b) l’accertamento di una condotta “mobbizzante” a decorrere dal 2003; c) la violazione dei dettami di cui all’art. 2103 c.c. per essere stato adibito a mansioni di venditore, inferiori alla qualifica di quadro rivestita con la condanna della società al risarcimento dei danni; d) l’annullamento della sanzione di sospensione di tre giorni dal servizio.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 2.4.2012, annullava la sanzione conservativa inflitta al lavoratore, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Advertisement

A fondamento del decisum, per quanto in questa sede rileva, i giudice del gravame rimarcavano come l’imputazione di giorni di assenza per malattia a ferie non godute onde conseguire la sospensione del periodo di comporto secondo quanto richiesto dal ricorrente, non fosse ammissibile, stante la insussistenza nell’ordinamento giuridico, di un principio di automaticità del prolungamento del periodo di comporto per la fruizione del periodo feriale, spettando al lavoratore la facoltà di chiederne la sospensione prima della scadenza del termine. Argomentavano quindi che, nella specie, il licenziamento doveva ritenersi perfezionato in data 12.3.2005, sicchè la richiesta di computo dei giorni di ferie spettanti, datata 14.3.2005 e pervenuta in azienda il 16.3.2005, doveva considerarsi tardiva – oltre che priva del requisito essenziale della esatta indicazione del momento a decorrere dal quale avrebbe dovuto operare la conversione del titolo della assenza – essendo intervenuta dopo il superamento del periodo di comporto, maturato il 7.3.2005.

Proponeva ricorso per cassazione il lavoratore che veniva però rigettato dalla Corte Suprema.

Advertisement