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L’INPS, con il Messaggio n. 1138 del 2018, ha fornito chiarimenti sull’ obbligo contributivo degli artigiani ed in particolare sulla esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. artigiani di fatto.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio 1138/2018.

L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.

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D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’ obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

Per il resto delle informazioni consultare il Messaggio n. 1138 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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