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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 6995 del 2018, ha fatto chiarezza “sulla portata del rischio elettivo in caso di incidente avvenuto ad un lavoratore” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 22.3.2018).

Innanzi tutto chiariamo brevemente cosa si intende per di rischio elettivo.

Il rischio elettivo è quel comportamento contrario al buon senso posto in essere dal lavoratore ed in conseguenza del quale si è verificato l’infortunio sul lavoro. In pratica l’infortunio si è verificato proprio per l’azione volontaria, abnorme (rispetto al fine lavorativo o aziendale) e libera da necessità o forza maggiore, posta in essere dal lavoratore. Il rischio elettivo è causa di esclusione dalla tutela infortunistica INAIL del lavoratore.

Per orientamento consolidato in giurisprudenza, il rischio elettivo è “quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento” (cfr., ex plurimis, Cass. 22.2.2012, n. 2642).

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Vediamo ora insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 6995/2018.

Il Tribunale di Genova, sul presupposto della ricorrenza di un rischio elettivo caratterizzato dalla presenza di una condotta abnorme del soggetto infortunato, respingeva la domanda di … intesa ad ottenere il risarcimento dei danni biologico, reddituale e morale subiti (danno differenziale), quale lavoratore avviato dalla … srl a prestare lavoro come capoturno sulla banchina del Terminal gestita dalla società … e di pertinenza dell’Autorità portuale, in occasione di infortunio verificatosi in data … allorché lo stesso, fattosi trasportare a bordo di una ralla condotta da … aggrappato ad un finestrino e con i piedi sul predellino esterno, benché fosse vietato il trasporto di persone su tale mezzo, era finito a terra a causa di un sobbalzo durante il tragitto verso l’uscita del terminal ed aveva dovuto subire, per le lesioni riportate, l’amputazione di un braccio per la quale, unitamente ad altri danni fisici, gli era stata riconosciuta la rendita INAIL.

La Corte di appello, adita dal lavoratore soccombente, in riforma parziale della decisione impugnata dal …, condannava lo … e la … srl al risarcimento del danno in favore del primo ed al pagamento, solidalmente ed in valori omnicomprensivi, della somma di euro 35.000,00, dichiarando inammissibili le domande di manleva dello … e compensando per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi, per i residue 2/3 poste a carico di quest’ultimo e della …..

Il Giudice del gravame riconduceva la responsabilità dell’evento al …, per avere lo stesso violato ogni  obbligo di sicurezza su di lui gravante ed anche la direttiva datoriale che vietava il trasporto di persone sul mezzo, esorbitando dalle facoltà connesse al procedimento lavorativo di cui era incaricato, quale responsabile della sicurezza e capoturno, con un comportamento grossolanamente improprio ed imprudente, che esonerava da responsabilità ex art. 2087 c.c. il datore di lavoro; ravvisava, tuttavia, un coefficiente colposo (lesioni personali gravissime ex art. 583 c.p.) anche in capo al conducente del mezzo, …., dal quale derivava responsabilità del datore di lavoro nella medesima misura sancita per il conducente, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., e riteneva congruo un riparto delle responsabilità in misura di 2/3 a carico dell’appellante e di 1/3 a carico dello …, e conseguentemente ed oggettivamente a carico del di lui datore, esclusa ogni responsabilità dell’Autorità Portuale e della … srl per lo stato dell’asfalto, perché realizzatasi un’ipotesi di caso fortuito, con effetto esimente rispetto alla responsabilità ex 2051 c.c.

Per conoscere il ragionamento della Corte Suprema consultare la sentenza n. 6995 del 2018 disponibile cliccando sul link.

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