Verifiche periodiche, pubblicato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche: pubblicato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati con il Decreto Direttoriale n. 3. Scopri struttura, obblighi e come scegliere l’organismo corretto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Verifiche periodiche, pubblicato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati: tutto quello che c’è da sapere

Il tema delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro rappresenta uno dei pilastri della sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 81/2008. In questo contesto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che con il Decreto Direttoriale 3 del 2018 è stato adottato il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011. Comprendere la portata di questo aggiornamento è essenziale per datori di lavoro, RSPP e consulenti che devono garantire la conformità normativa delle proprie attrezzature.

Il quadro normativo di riferimento: l’obbligo di verifica periodica

Come è noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 con la frequenza ivi indicata, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. La ratio della norma è chiara: un’attrezzatura non verificata con regolarità costituisce un rischio concreto per l’incolumità di chi la utilizza, con conseguenti responsabilità penali e civili per il datore di lavoro inadempiente.

In pratica, il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’INAIL territorialmente competente, che provvederà ad assegnare un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura, successivamente comunicato al datore di lavoro. Questo numero costituisce il riferimento univoco per tutte le verifiche successive.

Prima verifica e verifiche successive: chi le effettua

Il sistema delle verifiche periodiche si articola in due fasi distinte, con soggetti competenti differenti:

  • La prima verifica periodica deve essere richiesta all’INAIL territorialmente competente. L’ente è tenuto a effettuarla entro 45 giorni dalla richiesta; qualora non vi provveda nel termine indicato, il datore di lavoro può rivolgersi ai soggetti abilitati iscritti nell’elenco ministeriale.
  • Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle ASL oppure ai soggetti abilitati iscritti nell’elenco di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011, aggiornato periodicamente dal Ministero del Lavoro.

È proprio in questo secondo ambito che assume rilievo centrale la pubblicazione del sedicesimo elenco aggiornato dei soggetti abilitati: conoscere quali organismi sono autorizzati a operare è condizione preliminare per la corretta gestione degli adempimenti.

Il sedicesimo elenco: contenuto e struttura del Decreto Direttoriale n. 3

Il Decreto Direttoriale n. 3, che adotta il sedicesimo elenco aggiornato dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche, si compone di sei articoli, ciascuno con una funzione specifica all’interno del sistema di accreditamento:

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Art. 1 – Rinnovo delle iscrizioni

All’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al D.I. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria. Il rinnovo non è automatico: presuppone la verifica della persistenza dei requisiti di abilitazione da parte dell’organo collegiale competente.

Artt. 2 e 3 – Variazioni alle iscrizioni esistenti

Agli articoli 2 e 3 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso di alcuni soggetti: si tratta sia di estensioni delle abilitazioni, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, sia di riduzioni delle abilitazioni già concesse. Questo meccanismo garantisce che l’elenco rifletta in modo dinamico le effettive capacità operative di ciascun organismo abilitato.

Art. 4 – Nuove iscrizioni

All’articolo 4 viene decretato l’inserimento ex novo delle società ivi indicate nell’elenco dei soggetti abilitati. L’ingresso di nuovi operatori nel mercato delle verifiche periodiche amplia la platea dei soggetti cui il datore di lavoro può rivolgersi, favorendo la concorrenza e la copertura territoriale del servizio.

Art. 5 – Sostituzione dell’elenco precedente

All’articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017. L’elenco allegato al D.D. n. 3 del 16 gennaio 2018 sostituisce integralmente il precedente: i datori di lavoro e i consulenti devono pertanto fare riferimento esclusivamente alla versione più recente per verificare la legittimazione degli organismi a cui si rivolgono.

Art. 6 – Obblighi dei soggetti abilitati

All’articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati. Il rispetto di tali obblighi è condizione per il mantenimento dell’iscrizione e costituisce garanzia di qualità per i datori di lavoro che si avvalgono di tali organismi.

Perché è importante verificare l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Affidarsi a un soggetto non iscritto nell’elenco vigente — o la cui iscrizione sia stata ridotta o revocata — espone il datore di lavoro a gravi conseguenze: la verifica effettuata da un organismo privo di abilitazione è giuridicamente inefficace, con il risultato che l’attrezzatura si considera non verificata. Ciò comporta la violazione dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, con le relative sanzioni amministrative e penali. Consultare il sedicesimo elenco aggiornato prima di conferire l’incarico di verifica non è quindi una mera formalità, ma un atto di diligenza professionale imprescindibile.

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Per tutte le informazioni consultare il Decreto Direttoriale 3 del 2018 disponibile cliccando sul link.

FAQ – Domande frequenti sulle verifiche periodiche e i soggetti abilitati

Cos’è il sedicesimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche?

È l’aggiornamento periodico dell’elenco ministeriale degli organismi autorizzati a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. Viene adottato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e sostituisce integralmente il precedente elenco.

Ogni quanto viene aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati?

L’elenco viene aggiornato con cadenza periodica, in genere più volte l’anno, per recepire nuove iscrizioni, rinnovi, estensioni e riduzioni delle abilitazioni già concesse. È quindi fondamentale consultare sempre la versione più recente prima di affidare l’incarico di verifica.

Chi effettua la prima verifica periodica di un’attrezzatura di lavoro?

La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL territorialmente competente, che deve effettuarla entro 45 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia dell’INAIL, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto abilitato iscritto nell’elenco ministeriale.

Cosa succede se si utilizza un soggetto non iscritto nell’elenco aggiornato?

La verifica effettuata da un organismo privo di abilitazione è priva di efficacia giuridica. L’attrezzatura si considera non verificata, con conseguente violazione dell’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e applicazione delle relative sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro.

Dove si trova l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati?

L’elenco aggiornato è allegato al relativo decreto direttoriale pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il sedicesimo elenco è reperibile nel Decreto Direttoriale 3 del 2018.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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